a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 24556 del 21.05.2024 depositata il 20.06.2024

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24556 del 21 maggio 2024 depositata il 20 giugno 2024, ha differenziato la debenza dei compensi dei coadiutori o dei collaboratori dell’amministratore giudiziario da parte dello Stato o della società.

La questione riguarda un ricorso avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di prevenzione con cui è stata rigettata l’istanza di restituzione delle somme corrisposte dalle società ai coadiutori dell’autorità giudiziaria e di quelle percepite dall’amministratore giudiziario a titolo di anticipazione sui compensi. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 35, 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione. La Suprema Corte ha rilevato che per la nozione di coadiutore si deve fare riferimento all’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Si tratta di soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l’amministratore giudiziario – in caso di gestioni complesse – può porre al suo servizio, organizzando – sotto la propria responsabilità – un ufficio di coadiuzione. Il coadiutore è, dunque, un soggetto che collabora in via diretta con l’amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, condividendone i profili di munus publicum. Per tale ragione, la sua retribuzione – nella dimensione normativa – è a carico dell’amministratore giudiziario, sotto forma di “spesa sostenuta” (e con inserimento della medesima nel conto della gestione ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011). In caso di revoca del sequestro, tale figura va distinta, ai fini dell’individuazione del criterio di imputazione delle spese affrontate nel corso del procedimento di prevenzione, da quella degli altri “collaboratori” di cui l’amministratore giudiziario si avvale per la conservazione e la gestione dei beni sequestrati. In tal caso spetta al giudice del merito verificare se le spese siano state meramente funzionali all’amministrazione giudiziaria ovvero si siano rivelate strettamente connesse al mantenimento della produttività aziendale, consentendo la prosecuzione dell’attività e il perseguimento dell’utile di impresa (Cass., Sez. V, n. 24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 – 01; Cass., Sez. I, n. 12037 del 28/01/2021, Lo Piccolo, Rv. 280979 – 01). Secondo la Suprema Corte, mentre i coadiutori sono necessari ai fini del sequestro di prevenzione e per questo il loro onorario, anche in caso di restituzione dei beni, è posto a carico dell’Erario, con una determinazione operata da parte del Tribunale, i collaboratori sono soggetti deputati a svolgere attività necessarie ai fini della conservazione e gestione dei beni sequestrati (si pensi, ad esempio, ai consulenti contabili, fiscali e del lavoro, ai commercialisti, agli ingegneri, a coloro che sono deputati a raccogliere le pigioni di complessi immobiliari, ecc.), le cui spese, essendo funzionali alla redditività del relativo compendio, debbono gravare sulla gestione (cioè sull’eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono) e, dunque, non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest’ultimo, un diritto al loro recupero. Ciò posto, la distinzione poggia, al di là del dato meramente terminologico e/o formale, sulla natura e direzione finalistica dell’attività concretamente svolta: ricorrerà la figura del coadiutore laddove la prestazione sia resa in favore dell’ufficio di custodia e, dunque, abbia natura statica e sia volta ad assicurare il corretto esercizio delle incombenze connesse all’amministrazione giudiziaria; ricorrerà, invece, la figura del collaboratore qualora la prestazione assuma carattere dinamico e sia resa in favore della società, con la conseguenza che il relativo onere dovrà gravare sulla stessa e non va, pertanto, liquidato come rimborso spese per il coadiutore ex art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Per quanto osservato dalla Corte di legittimità, lì dove l’originario coadiutore venga financo assunto con contratto di prestazione d’opera dalla società sottoposta ad amministrazione, è del tutto corretto e ragionevole farne discendere la perdita della qualifica pubblicistica, sicché, nel caso di revoca del sequestro disposto nei confronti della società, il compenso allo stesso è a carico di quest’ultima e non dell’Erario (Cass., Sez. II, n. 12000 del 14/01/2020, Italgas Reti s.p.a., Rv. 279032 – 01). In tal caso, infatti, il dato formale si accompagna alla mutata natura delle prestazioni rese, di cui è ordinariamente destinata ad avvalersi la persona giuridica. Gli Ermellini hanno chiarito, poi, anche quali siano le spese relative ai compensi dell’amministratore che debbono essere annoverate nella categoria delle spese di gestione, che, consentendo la prosecuzione dell’attività e l’utile d’impresa, sono contabilizzate nei costi di esercizio e, in quanto tali, gravano sulla società, tanto che se ne esclude pacificamente il rimborso in caso di successivo dissequestro dei beni (Cass., Sez. V, n. 24663 del 06/04/2018, Lo Piccolo, Rv. 273472 – 01). Ciò ovviamente non toglie che, in un’ottica di ragionevolezza e di rispetto del principio dell’equo compenso, dovrà tenersi in considerazione la circostanza del coincidente assolvimento dei compiti derivanti dallo status di amministratore giudiziario, ai fini dell’esatta determinazione dell’entità del quantum finale. Proprio la diversità dei ruoli, da cui derivano obblighi e responsabilità differenti, rende ragionevole, stante la non sovrapponibile causale del diritto di credito a ciascun profilo riferibile, retribuire in maniera autonoma e con diversa imputazione i compensi, altrimenti determinandosi, per come evidenziato nel provvedimento impugnato, un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui vi sia coincidenza tra la figura di amministratore della società e quella di amministratore giudiziario – con oneri esclusivamente a carico dello Stato, secondo quanto sostenuto dalla difesa nel caso in esame – e l’ipotesi in cui venga nominato amministratore della società – con compenso a carico della stessa – un soggetto diverso dall’amministratore giudiziario.

COMPENSI DEI COADIUTORI E DEI COLLABORATORI DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO