a cura di Rossella Ceccarini
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il d.d.l. Nordio. Il provvedimento, che non ha subìto modifiche rispetto alla versione approvata a febbraio in Senato, reca “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”.
La novità più impattante sull’ordinamento vigente è l’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio. Il testo contiene poi – tra l’altro – norme di riforma delle intercettazioni, la previsione della collegialità nelle decisioni sull’applicazione della custodia in carcere e limiti al potere di appellare del P.M. per determinati reati.
L’art. 1 abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’art. 323 c.p., e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. Si restringe l’ambito di applicazione di questo reato. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.
L’art. 2 contiene una serie di modifiche al codice di procedura penale che mirano a: rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore; assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate; garantire i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all’eventuale applicazione di misura cautelare, attraverso la previsione dell’obbligatorietà dell’interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nonché della collegialità della decisione circa l’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari.
L’art. 3 apporta modifiche all’art. 89-bis disp. att. c.p.p., relativo all’archivio delle intercettazioni, al fine di includere anche i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti tra quelli per i quali è necessario assicurare la segretezza.
L’art. 4 reca alcune modifiche all’ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941): si introduce la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari.
L’art. 5 prevede l’aumento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.
L’art. 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle corti d’assise, chiarendo che esso è riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio.
L’art. 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l’avanzamento al grado superiore dei militari, stabilendo che tale procedura sia preclusa solo da una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta o un decreto penale di condanna esecutivo e non (come da normativa vigente) dal mero rinvio a giudizio.
L’art. 8 reca la quantificazione degli oneri di cui all’art. 5 (aumento di organico della magistratura) e le relative fonti di copertura finanziaria. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.
L’art. 9, infine, prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge.