a cura di Rossella Ceccarini

Il 10 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 il d.lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che attua la Direttiva 2022/2464/UE (anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità, ossia l’obbligo per molte imprese italiane di pubblicare già dal 2025 una rendicontazione di sostenibilità secondo i criteri informativi “Esg”. In particolare, poi, viene esteso l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità alle grandi imprese non quotate dal 2026 ed alle PMI quotate a partire dal 2027. Inoltre, viene abrogata contestualmente l’attuale disciplina nazionale sulle comunicazioni ambientali delle imprese contenuta nel d.lgs. n. 254/2016.

Nel dettaglio si amplia, quindi, il perimetro di obbligatorietà della rendicontazione:

– dal 1° gennaio 2024 alle imprese quotate in borsa che superano almeno due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro (rispetto ai precedenti 20 milioni della Non Financial Disclosure Regulation recepita dal d.lgs. n. 254/2016); ricavi netti superiori a 50 milioni di euro (rispetto ai 40 milioni della NFDR); oltre 500 dipendenti;

– dal 1° gennaio 2025 alle imprese, anche non quotate, che superano almeno due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro; ricavi netti superiori a 50 milioni di euro; oltre 250 dipendenti.

Successivamente l’applicazione sarà estesa:

– dal 1° gennaio 2026 alle PMI quotate, che comprendono quelle con fatturato superiore a 900mila euro, attivo superiore a 450mila euro e oltre 50 dipendenti;

– dal 1° gennaio 2028 alle imprese di paesi terzi (extra UE) che generano ricavi nel territorio dell’Unione superiori a 150 milioni di euro.

All’art. 2 del decreto viene illustrato il contenuto necessario della rendicontazione di sostenibilità, tra cui: una breve descrizione del modello e della strategia aziendale, una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità e una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità.

La rendicontazione di sostenibilità è soggetta ad una specifica attestazione che può essere affidata allo stesso revisore legale o società di revisione del “bilancio di esercizio” o ad un diverso revisore legale o società di revisione (art. 8 del decreto). Il decreto, all’art. 9, individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF. Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 39/2010. A partire dalla predetta data, l’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.


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IMPRESE E AMBIENTE: PUBBLICATO IN GAZZETTA IL D.LGS. N. 125/2024 SULLA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITA’

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