a cura di Rossella Ceccarini
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 27 settembre il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, che introduce una serie di modifiche, per tenere conto dei sopravvenuti impegni assunti con il PNRR, con l’obiettivo di migliorare sia l’impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza, sia l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 28 settembre 2024 e si applicano alle procedure già pendenti, salvo che per le modifiche relative agli accordi con il Fisco che hanno efficacia per i soli procedimenti instaurati successivamente.
Le principali modifiche al Codice della crisi riguardano:
– la composizione negoziata delle crisi;
– l’emersione anticipata della crisi;
– l’accesso alla liquidazione controllata;
– il contenuto minimo del piano attestato di risanamento;
– la convenzione di moratoria;
– il c.d. cram-down fiscale;
– il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO);
– le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e il concordato minore;
– il concordato preventivo;
– la liquidazione giudiziale;
– il concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale;
– la liquidazione controllata;
– l’esdebitazione;
– i gruppi di imprese;
– il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore.
Tra le novità, la modifica dell’art. 12 CCII (art. 5 del Correttivo-ter) dove viene ora precisato che l’accesso alla procedura può avvenire anche quando l’impresa si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale ed economico (e non solo quando già versi in una situazione di crisi o di insolvenza). Inoltre, l’art. 5 del Correttivo-ter è intervenuto sull’art. 16 CCII, riscrivendo il comma 5 in materia di linee di credito, con la previsione che “la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata”. Infine, l’art. 7 del Correttivo-ter ha modificato l’art. 25-octies CCII ampliando la platea dei soggetti tenuti alle segnalazioni, ricomprendendovi anche l’incaricato della revisione legale, ma con la precisazione che l’oggetto di segnalazione debba essere uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non significative.