a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Quarta, sentenza n. 37223 del 17.09.2024 depositata il 10.10.2024

La Sezione Quarta Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37223 pubblicata il 10 ottobre 2024, ha precisato e chiarito che è legittimo e non richiede una particolare motivazione il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro nella libera disponibilità del datore di lavoro che risponda in concorso per il reclutamento messo in atto da caporale.

La vicenda trae origine da un ricorso avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Livorno che aveva confermato un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti di (…) relativamente ad una somma di denaro. I giudici della cautela avevano ritenuto l’indagato gravemente indiziato del reato di cui all’art. 603-bis c.p. per aver impiegato presso la propria azienda 18 lavoratori di nazionalità pakistana e bengalese, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato lamentando in particolare, in relazione al periculum in mora, il difetto di motivazione, o quantomeno il suo carattere apparente.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 37223, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha precisato che non si è in presenza di una motivazione mancante o apparente posto che il Tribunale aveva giustificato la misura in quanto la libera disponibilità del denaro poteva aggravare le conseguenze del reato, in relazione al mancato versamento dei contributi previdenziali. Sempre secondo gli Ermellini, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla stessa Corte, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nell’ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Cass., Sez. U., n. 36959 del 24.6.2021, Ellade, Rv. 281848).


Visualizza documenti

CAPORALATO: SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA E MOTIVAZIONE DEL PERICULUM IN MORA

Lascia un commento