a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 37159 del 10.09.2024 depositata il 09.10.2024

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37159 depositata il 9 ottobre 2024, ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ossia quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce, nell’ambito dell’art. 216, comma 1, n. 2), l.fall., una fattispecie autonoma ed alternativa alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

Ciò premesso, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze di fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito dall’idoneità del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali.

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BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE E FRAUDOLENTA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

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