a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV Penale, sentenza n. 40682 del 03.10.2024 pubblicata il 05.11.2024

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40682 depositata il 6 novembre 2024, si è da ultimo pronunciata in tema di responsabilità legali che ricadono sui membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali in relazione alla sicurezza sul lavoro, enunciando il seguente principio: “nelle società di capitali, gli evidenziati obblighi a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. Al detto caso (presenza di deleghe validamente conferite), deve in questa sede aggiungersi quello in cui, pur in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 cod. civ. e di deleghe di funzioni (ex art. 16 D. Lgs. n. 81 del 2008), l’evento, come nella specie, sia risultato la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto”.

La questione trae origine da un ricorso promosso nei confronti di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per omicidio colposo di un lavoratore di una società appaltatrice di un contratto di “fornitura e posa” di lastre di cemento armato. La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini riguarda la rilevanza di deleghe, di gestione o di funzioni, nel caso in cui, come in quello di specie, l’evento si sia verificato in conseguenza della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva, quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze di sicurezza alla realizzazione di profitto.

Con la sentenza n. 40682, la Suprema Corte ha specificato che gli obblighi di tutela della sicurezza, normalmente a carico del datore di lavoro, coinvolgono indistintamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione, a meno che esista una delega formalmente valida che trasferisca tali responsabilità a un soggetto specifico. Tuttavia, anche in presenza di deleghe gestorie, contemplate dal diritto societario all’art. 2381 c.c., o di deleghe di funzioni, contemplate dall’art. 16 TUSL, qualora si verifichi, come nella specie, un evento grave, come la morte di un lavoratore dovuta ad una totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva, quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto, tale situazione potrebbe comportare una condanna per omicidio colposo per tutti i membri del consiglio di amministrazione. Secondo la Suprema Corte, al consiglio di amministrazione tocca comunque il compito di gestione del rischio, essendo titolare di quel sistema di poteri in grado di incidere sullo stesso, sia in caso di delega gestoria, considerato il dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e il potere sostitutivo “finalizzato all’esercizio della facoltà di intervento in funzione sostitutiva”, sia in caso di delega di funzioni, che non annulla l’obbligo di controllo. Nel caso di specie, la mancanza di una procedura chiara e attiva per garantire la sicurezza dei lavoratori evidenzierebbe una politica aziendale negligente in materia di sicurezza. La prassi aziendale di elusione dei controlli di sicurezza, privilegiando i tempi di consegna rispetto alla qualità ed alla sicurezza, con l’effetto di subordinare il rispetto delle norme di sicurezza agli obiettivi di profitto, è stata interpretata come una scelta organizzativa in violazione del dovere di tutela, con conseguente responsabilità penale a carico dei componenti del C.D.A.


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SICUREZZA SUL LAVORO: RESPONSABILITA’ DEL C.D.A IN CASO DI CARENZE ORGANIZZATIVE