a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 30051 del 22.10.2024 depositata il 21.11.2024
Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 30051 depositata il 21 novembre 2024, al fine di risolvere il contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, si sono pronunciate sulla legittimità dell’autotutela sostitutiva differenziandola dall’accertamento integrativo e hanno chiarito che se non è trascorso il termine di decadenza per l’accertamento, l’Amministrazione può annullare per vizi formali e sostanziali l’atto impositivo ed emetterne uno nuovo più oneroso per il contribuente sulla base dei principi costituzionali che enfatizzano l’importanza della riscossione delle imposte per l’interesse pubblico.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, l’Amministrazione aveva emesso, nel febbraio 2011, un nuovo atto impositivo ai danni del contribuente, a fronte della rilevata illegittimità, con contestuale annullamento in autotutela, del primo atto, adottato nel dicembre 2009. Nell’originaria determinazione dei ricavi, infatti, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto giustificati alcuni prelievi del ricorrente dal proprio conto corrente “ancorché essi fossero privi di riscontro, incorrendo, dunque, in un errore di natura sostanziale sulla corretta valutazione del presupposto d’imposta”.
Secondo la Corte, l’esercizio del potere di autotutela si è, pertanto, fondato sull’illegittimità del primo atto ed è stato esercitato a poco più di un anno di distanza. L’autotutela tributaria “costituisce un potere dell’Amministrazione finanziaria che trova il suo fondamento nelle stesse norme che giustificano l’esercizio delle potestà attive per la esazione dei tributi”. Ne deriva che “la possibilità del suo esercizio – anche reiterato – permane inalterata per il principio di perennità dell’azione, salvi solo i limiti derivanti dai termini di decadenza per l’esercizio delle attività di accertamento per i singoli tributi ovvero dall’avvenuto passaggio in giudicato di sentenza favorevole all’Amministrazione finanziaria”.
Con la sentenza n. 30051, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti tre principi di diritto:
1) “in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. dalla legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10 quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa”;
2) “in tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della ‘sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi’ non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione”;
3) “in caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità”.