a cura di Rossella Ceccarini

Il 10 dicembre 2024 Assonime ha pubblicato il documento 15/2024 dal titolo “Risposta a Consultazione ANAC sulle Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”.

Assonime evidenzia che, con il d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. Whistleblowing). Si tratta di una disciplina di particolare importanza per rafforzare le misure di prevenzione e contrasto delle condotte illecite all’interno delle organizzazioni complesse, che si inserisce nel più ampio contesto delle misure previste dall’ordinamento per favorire la legalità all’interno delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Nel documento si segnala come le Linee Guida formulino previsioni molto puntuali e raccomandazioni operative che incidono sugli snodi nevralgici di un sistema di compliance settoriale (disciplina Whistleblowing) e come, in questa sede, sia necessario sottolineare la necessità di inquadrare quest’ultimo intervento settoriale nel più ampio sistema di governance e di controllo interno degli enti, rendendolo coerente con l’insieme dei ruoli, delle responsabilità e dei presidi di prevenzione già esistenti all’interno degli stessi, così come definiti dal codice civile, dalle legislazioni speciali e dalla stessa prassi delle imprese.

Assonime condivide l’obiettivo del documento di fornire alcune indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, al fine di garantire un’applicazione uniforme della disciplina, ed esprime un apprezzamento generale per i principi in esso contenuti, con riserva di osservazioni su alcuni specifici punti, che riguardano, tra l’altro:

i) il ruolo delle organizzazioni sindacali;

ii) le modalità di effettuazione delle segnalazioni;

iii) le sanzioni;

iv) i rapporti tra il Whistleblowing e la disciplina 231;

v) il canale di segnalazione nei gruppi d’imprese;

vi) i requisiti e l’attività del gestore;

vii) la segnalazione trasmessa a una pluralità di soggetti.

Vengono, poi, messi in luce da Assonime diversi aspetti delle Linee Guida che rischiano di creare rigidità:

· ruolo del gestore: le Linee Guida introducono requisiti per il gestore del canale che potrebbero risultare difficili da implementare, come esperienza in etica e integrità;

· duplicazione dei canali: ANAC favorisce un canale unico per segnalazioni interne ed esterne, ma le modalità di coordinamento tra organismi diversi potrebbero generare confusione;

· conservazione della documentazione: la normativa prevede la cancellazione dei dati entro cinque anni, ma Assonime sottolinea che potrebbero servire termini più lunghi in caso di procedimenti penali.

Poste queste premesse, per Assonime sarebbe, dunque, auspicabile che ANAC formulasse alcuni utili principi generali che possano essere poi declinati dal singolo ente, in base alle proprie caratteristiche, natura e dimensioni, senza intervenire con indicazioni operative di dettaglio che rischiano di cristallizzare un sistema che è in costante evoluzione a fronte del continuo divenire di rischi interni ed esterni all’impresa e delle nuove discipline di compliance, con il rischio di confondere i piani delle tutele e delle responsabilità.

Il documento di consultazione ANAC rappresenta un passo avanti nella regolamentazione del Whistleblowing, ma, secondo Assonime, necessita di ulteriori aggiustamenti per garantire flessibilità ed efficacia. Il bilanciamento tra tutele e semplicità operativa rimane una sfida cruciale per il successo del sistema.

Collegamento al sito: https://www.assonime.it/attivita-editoriale/interventi/Pagine/Consultazioni-15_2024.aspx

ASSONIME PUBBLICA LA RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE ANAC SULLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING SUI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE
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