a cura di Rossella Ceccarini
TRIBUNALE DI CATANZARO, Sezione specializzata in materia di impresa, decreto del 06.02.2025
La questione sottoposta al vaglio del Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di impresa riguarda un ricorso ex art. 2409 c.c., depositato da (…) in qualità di socio con una quota pari al 20% del capitale sociale della società (…) s.r.l., con il quale veniva denunciato il compimento da parte dell’amministratore di gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società e veniva chiesto al Tribunale di Catanzaro di “ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società nominando all’uopo adeguato professionista ed adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, compresa la revoca dell’amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario e la convocazione dell’assemblea”.
Il Tribunale di Catanzaro, con decreto emesso in data 6 febbraio 2025, ha evidenziato come “l’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo rappresenti una grave irregolarità, anche – anzi, soprattutto – in una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune” (v. anche Trib. Cagliari, SSI, decreto 2 marzo 2022).
Secondo il Tribunale, la violazione dell’obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili ed amministrative.