La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1709 depositata il 27.02.2025, respingendo l’appello proposto, ha affermato che il tema del contraddittorio in relazione alla materia della prevenzione antimafia è stato recentemente rivisto dalla giurisprudenza amministrativa alla luce della recente modifica dell’art. 92-bis d.lgs. n. 159/2011 ad opera dall’art. 48, comma 1, lett. a), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, secondo cui il Prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia ovvero qualora debba procedere all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, ha l’obbligo di darne comunicazione all’interessato, salvo che ricorrano “particolari esigenze di celerità del procedimento”.