a cura di Rossella Ceccarini
Con la legge di Bilancio 2025 (l. n. 207/2024) è stato stabilito un nuovo obbligo per tutti gli amministratori di società: l’iscrizione di un indirizzo PEC personale nel Registro delle Imprese. L’obbligo di iscrizione della PEC amministratori interessa tutti coloro che, all’interno di una società, esercitano funzioni di gestione e di organizzazione aziendale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha chiarito che questa disposizione si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025. Per tali soggetti, il termine ultimo per adempiere all’obbligo è fissato al 30 giugno 2025.
In particolare, viene chiarito quanto segue:
– l’obbligo di PEC riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale;
– per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della novità, il termine per adeguarsi è il 30 giugno 2025, mentre per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, il termine è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese;
– l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria;
– l’omissione dell’indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di Commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, e al suo spirare, in difetto di ottemperanza, dovrà procedere al rigetto della domanda.
Visualizza documento