a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Terza Penale, sentenza n. 9973 del 19.11.2024 depositata il 12.03.2025

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9973 depositata il 12 marzo 2025, ha affrontato la questione (di diritto) relativa all’entità del profitto confiscabile nei confronti dei singoli concorrenti nel reato (necessariamente o eventualmente) plurisoggettivo, che è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

La questione trae origine da un ricorso per cassazione promosso per l’annullamento di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno che aveva rigettato l’appello proposto avverso un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva, a sua volta, rigettato la richiesta di riduzione di una somma costituente quota parte del profitto, ascrivibile al ricorrente, del reato di cui agli artt. 416, comma 1, 2 e 3, c.p., nonché degli ulteriori reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 483 c.p. in relazione all’art. 76, comma 1, d.p.r. n. 445/2000, e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000.

La Suprema Corte, nell’annullare l’ordinanza impugnata rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, ha precisato che, secondo un primo indirizzo, in caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. può essere disposta per l’intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura dell’effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, l’ablazione, nel rispetto del canone di proporzionalità, non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno (Cass. pen., Sez. III, 21 febbraio 2024, n. 24350; Cass. pen., Sez. VI, 5 dicembre 2023, n. 10612; Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 2022, n. 33757; Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2020, n. 6607; Cass. pen., Sez. I, 16 novembre 2016, n. 4902). Un secondo orientamento sostiene, al contrario, che il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l’intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (Cass. pen., Sez. II, 17 marzo 2023, n. 22703; Cass. pen., Sez. II, 24 novembre 2020, n. 9102; Cass. pen., Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 36069, secondo cui l’esecuzione della misura per l’intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 1, Prot. 1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni; Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 2020, n. 19091). Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite Penali che, all’udienza del 26 settembre 2024, hanno formulato il seguente principio di diritto: “in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”.


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REATO PLURISOGGETTIVO: ENTITA’ DEL PROFITTO CONFISCABILE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONCORRENTI