a cura di Rossella Ceccarini

CONSIGLIO DI STATO, Sezione III, sentenza n. 2411 del 13.03.2025 depositata il 24.03.2025

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2411 pubblicata il 24 marzo 2025, si è occupata della questione relativa all’occupazione dell’immobile confiscato.

La questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato riguarda la riforma di una sentenza emessa dal T.A.R. per il Lazio a seguito dell’impugnazione – effettuata da (…) – dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, con la quale il dirigente della ANBSC – Sezione secondaria di Milano aveva ordinato agli stessi di rilasciare l’immobile oggetto di confisca disposta con provvedimento definitivo dell’A.G. in danno dei suddetti, e da essi occupato sine titulo, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica del provvedimento, nonché del provvedimento con il quale la medesima Agenzia aveva negato l’accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti ed avente ad oggetto la richiesta di locazione del predetto immobile.

Secondo il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011, inserito dall’art. 18, comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161, “l’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare”. La disposizione, come si evince dal relativo presupposto giustificativo, rappresentato da una situazione di preesistente e perdurante occupazione dell’immobile, è appunto finalizzata ad attribuire all’Agenzia il potere di contemperare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, l’esigenza di salvaguardare l’impronta pubblicistica acquisita dal bene in conseguenza della definitività della confisca – nonché quella di assicurarne la destinazione alle finalità socialmente rilevanti contemplate dal legislatore – con il rispetto degli interessi concorrenti, tra i quali quelli degli attuali occupanti del bene confiscato, nei limiti in cui il sacrificio di questi ultimi non sia giustificato dall’interesse pubblico all’immediata utilizzazione del bene in coerenza con il suo sopravvenuto status pubblicistico. Tale disposizione, senza contraddire la connotazione giuridica e funzionale che la confisca ha attribuito al bene che ne costituisce oggetto – per effetto della quale l’esercizio del potere di disposizione e l’individuazione delle modalità di godimento che lo riguardano sono spostati in capo all’Autorità pubblica e svincolati da valutazioni di carattere privatistico e meramente economico, alle quali si sovrappongono considerazioni di ordine pubblicistico finalizzate all’ottimizzazione dell’utilità che il bene è suscettibile di garantire nell’ottica dell’interesse generale –, è destinata a regolare la fase di transizione intercorrente tra l’adozione del provvedimento di confisca e quella del provvedimento di destinazione, apprestando, nei limiti della compatibilità con l’interesse pubblico, la tutela di quegli interessi che sul bene confiscato si radicano e che non possono essere del tutto obliterati, tanto più se correlati ad istanze meritevoli di apprezzamento anche sul piano dei valori costituzionali. La disposizione citata, quindi, non rappresenta una deroga del potere di auto-tutela demaniale dell’Amministrazione, così come previsto e disciplinato – anche nei suoi profili vincolati, compresi quelli relativi all’an ed al quando del relativo esercizio – dall’art. 47, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 159/2011 (a mente del quale “anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile”, il quale, dedicato alla disciplina della “Condizione giuridica del demanio pubblico”, a sua volta dispone che “spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”), bensì disciplina la fase dell’“esecuzione dello sgombero”, prevedendo il potere dell’Amministrazione di disporne il “differimento” quando, tra l’altro, questo sia ritenuto “opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare”. Da tale punto di vista, e fatte salve ragioni di segno contrario che spetta all’Amministrazione evidenziare, appare del tutto ragionevole consentire agli attuali occupanti dell’immobile, ai fini del soddisfacimento delle loro esigenze abitative non altrimenti realizzabili, di continuare ad utilizzarlo, anche corrispondendo il relativo canone, nelle more della funzionalizzazione del bene al soddisfacimento dell’interesse pubblico che spetta al provvedimento di destinazione concretamente delineare.


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CONFISCA DEFINITIVA DELL’IMMOBILE E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI DEGLI OCCUPANTI