a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Penali, informazione provvisoria n. 3 del 27.03.2025
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno posto fine ad un contrasto giurisprudenziale negando al terzo la possibilità di contestare i presupposti per l’applicazione della misura della confisca di prevenzione, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, la provenienza del bene stesso.
Con l’ordinanza n. 43160 del 27 novembre 2024 la Sezione Quinta della Suprema Corte aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”.
All’esito dell’udienza del 27 marzo 2025, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum”.