a cura di Rossella Ceccarini
CONSIGLIO DI STATO, Sezione III, sentenza n. 2654 del 06.02.2025 depositata il 31.03.2025
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2654 pubblicata il 31 marzo 2025, è intervenuta sul rapporto tra l’istituto del controllo giudiziario e le misure amministrative di prevenzione collaborativa.
La questione riguarda un ricorso proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria per la riforma di una sentenza emessa dal T.A.R. per la Calabria – Sezione distaccata di Reggio Calabria che aveva annullato un’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti della società (…) a seguito di una richiesta di mantenimento dell’iscrizione nella c.d White list di cui al D.P.C.M del 18 aprile 2013.
Secondo il Consiglio di Stato, la valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo. Non è, pertanto, casuale che, nella sistematica normativa, il controllo giudiziario (e le relative valutazioni, inclusa quella sull’ammissione) presupponga l’adozione dell’informativa, rispetto alla quale rappresenta un post factum (cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, n. 338/2021). Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile – ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che, seppur occasionalmente, in passato hanno condizionato l’imprenditore – l’informativa (anche quella eventualmente successiva al controllo giudiziario) è, invece, frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell’imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui essi siano ancora significativi e portatori di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi nell’attualità. Ciò consente al Prefetto di giustificare le sue valutazioni, utilizzando, seppur per meglio inquadrare e qualificare le sopravvenienze, lo sfondo in cui le vicende sono maturate e la storia in cui esse si innestano (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4912 del 2022). Pertanto, com’è stato rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la peculiarità (e la diversità) dell’accertamento del giudice penale, “necessariamente successivo al provvedimento prefettizio”, “sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata”. In questa direzione si è ulteriormente precisato come la valutazione sull’esistenza di “un’infiltrazione connotata da occasionalità non sia finalizzata all’acquisizione di un dato statico – consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente: una mera fotografia del passato – bensì alla argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l’intera gamma degli strumenti previsti dall’art. 34-bis, D.L.vo 159/2011” (Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2021 n. 1590, come richiamata da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2023). Sempre secondo il Consiglio di Stato, le misure amministrative di prevenzione collaborativa (art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011), lungi dal poter essere considerate una riproduzione sul versante amministrativo dell’istituto del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011, condividono la natura di informazione antimafia tipica del procedimento all’esito del quale sono adottate, con la conseguenza che anche la valutazione prefettizia ora in esame, come l’interdittiva, è sempre adottata all’esito di un vaglio di tipo storico statico.