A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, sezione IV penale, Sentenza n. 39615 depositata il 20 ottobre 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39615 del 20 ottobre 2022, si è pronunciata, in annullamento con rinvio per un nuovo giudizio di merito, sulla decisione emessa dalla Corte di Appello di Bologna relativamente alla responsabilità amministrativa in capo all’ente, in caso di mancata adozione ed inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Nel caso di specie all’impresa era stato addebitato l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 septies del D. Lgs. n. 231/01, in relazione alle lesioni colpose patite da un dipendente, a seguito della violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro. La Corte d’Appello, nello specifico, aveva confermato la responsabilità dell’azienda con condanna di quest’ultima alla sanzione amministrativa di 100.000 euro, più le spese di giudizio, decisione poi impugnata dall’azienda lamentando violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la Suprema Corte l’assenza di un modello organizzativo, la sua inidoneità ovvero la sua inefficace attuazione non è sufficiente a far ricadere la colpa sull’ente ma ciò integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa che va specificamente provata dall’accusa, mentre la difesa può, dal canto suo, dimostrarne l’assenza.


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L’ASSENZA DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NON BASTA A PROVARE LA “COLPA DI ORGANIZZAZIONE”
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