A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, Sentenza n. 45426 del 18 ottobre 2022 – depositata il 30 novembre 2022

Con sentenza n. 45426 del 18 ottobre 2022 (dep. 30 novembre 2022), la terza sezione penale della Corte di cassazione, intervenendo in tema di confisca tributaria, ha ribadito il principio secondo cui la confisca diretta, non avendo carattere afflittivo, può essere applicata retroattivamente.

Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 estinto per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, revocava la confisca per equivalente, confermando, invece, la confisca diretta.

Il ricorrente fondava il proprio ricorso su tre motivi: – con il primo motivo si eccepiva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione alla sussistenza del reato in quanto la Corte di merito, anziché dichiarare la prescrizione del reato, avrebbe dovuto assolvere l’imputato per carenza di dolo; – con il secondo motivo si lamentava la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione alla mancata revoca della confisca diretta, stante la pronuncia di intervenuta prescrizione del reato che avrebbe dovuto travolgere non solo la confisca per equivalente, ma, appunto, anche quella diretta, come affermato dalla giurisprudenza indicata nel ricorso; – con il terzo motivo si lamentava la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione alla mancata revoca della confisca diretta, posto che il fatto si era consumato il 20 settembre 2013, prima dell’introduzione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, che non potrebbe avere efficacia retroattiva

Gli Ermellini, nel dichiarare il ricorso inammissibile, hanno statuito che “in materia di reati tributari, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74 deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del predetto D.L.vo (introdotta dal D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter c.p., richiamato dall’art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del citato D.L.vo n. 158 del 2015 (Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2016, n. 50338)”.

Con riferimento alla confisca diretta la Suprema Corte afferma che “secondo il principio affermato dalla Sezioni Unite Lucci, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma 2, n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617). Tale principio non risulta scalfito dall’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p., in forza del quale ‘quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis, comma 1, c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato’.

Inoltre, come affermato a più riprese dalla stessa sezione III della Corte, la disposizione dell’art. 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, la quale, tuttavia, ove disposta  per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo (Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 2022, n. 15655). La suddetta interpretazione è stata, d’altra parte, recentemente avallata dalle Sezioni Unite, le quali, come risulta dall’informazione provvisoria, all’udienza del 29 settembre 2022, al quesito ‘se la disposizione dell’art. 578-bis c.p.p. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter c.p., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p.»’, hanno dato risposta negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.”.

Da ciò deriva, specularmente, che, non avendo carattere afflittivo, la confisca diretta può essere applicata retroattivamente.


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LA CONFISCA “TRIBUTARIA” PER EQUIVALENTE E DIRETTA: ASPETTI DI APPLICAZIONE RETROATTIVA.
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