A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, Sentenza n. 49236 del 22 novembre 2022 – depositata il 27 dicembre 2022.

La Sezione III Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 49236 del 22.11.2022 depositata il 27.12.2022 afferma che non sussistono in termini astratti preclusioni alla volontà espressa da un soggetto indagato per reati tributari di voler sanare l’inadempimento relativo al debito d’imposta devolvendo direttamente all’Agenzia delle Entrate la somma allo stesso sequestrata (in custodia presso il FUG) ma incombe sul medesimo non solo l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti concreti per l’accoglibilità della richiesta ma anche l’onere di specifica allegazione in ordine all’entità del debito tributario in contestazione, all’importo concreto sequestrato, ai debiti tributari oggetto del piano di rateizzazione, alla durata e alle modalità di pagamento, all’entità delle sanzioni e degli interessi applicabili e alla fattibilità in concreto dell’operazione cui si assume preordinato il richiesto dissequestro.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di legittimità riguarda il rigetto da parte del Tribunale del riesame di un provvedimento di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme nella disponibilità di un soggetto indagato per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA. L’indiziato impugnava il rigetto rappresentando come la richiesta di restituzione doveva ritenersi legittima in quanto tali somme sarebbero state rese disponibili all’Agenzia delle Entrate ovvero ad un notaio incaricato per il pagamento del debito tributario. Attraverso l’integrale pagamento, infatti, l’indagato avrebbe potuto beneficiare della non punibilità (art. 13 d.lgs. n. 74/2000).

La Corte, nel rigettare il ricorso poiché l’interessato non aveva adempiuto a tale onere probatorio non allegando idonea documentazione, ha ritenuto che non sussistano «in termini astratti preclusioni» circa l’invio delle somme dal FUG all’Agenzia delle Entrate che produrrebbe l’estinzione del relativo debito. Tuttavia, per la valutazione di una simile richiesta, occorre dimostrare l’entità del debito, il suo riferimento al reato contestato e gli eventuali pagamenti nelle more eseguiti, anche a titolo di interessi e sanzioni. La causa di non punibilità, infatti, scatta solo dopo il versamento integrale del debito, interessi e sanzioni.


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SOMME SEQUESTRATE E POSSIBILE TRASFERIMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SE PROVATE L’AMMONTARE DEL DOVUTO
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