A cura di Dino Crivellari
Nota a sentenza del 25 maggio 2017
CASS. PEN. – sez. I – 7 febbraio 2017, n. 9677 – I terzi titolari di diritti su beni confiscati ai mafiosi, possono ottenere la tutela dei loro diritti a due condizioni: che i diritti siano sorti ex ante rispetto al momento della confisca e che sia dimostrata la buona fede del terzo nel momento della nascita di quel diritto.
IL CASO – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ammesso Italfondiario S.P.A. al pagamento dei crediti ipotecari relativi ad immobili sottoposti a confisca, ritenendo dimostrata la buona fede dell’istituto creditore. Ricorre l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avverso il suddetto provvedimento, con cui il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto, inaudita altera parte, la condizione di terzo di buona fede ad un creditore garantito da ipoteca su bene confiscato, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992).
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