A cura della Redazione
Nello schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, la cui entrata in vigore è prevista entro il prossimo 31 marzo 2023 è contenuta una importante previsione ossia che la contestata o accertata commissione di uno dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 integra una delle cause di “illecito professionale” che potrà essere tenuta in considerazione dalla stazione appaltante per escludere l’ente dalla gara d’appalto.
È opportuno notare infatti che, perché scatti la preclusione, non sarà necessario un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, ma potrà essere sufficiente l’atto di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero.
Qualora l’attuale testo dovesse essere confermato, le aziende saranno chiamate a redigere ed adottare modelli organizzativi conformi al d.lgs. n. 231/2001 da intendersi come l’insieme di “provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti” (articolo 96, comma 6). L’affidabilità generata dall’esistenza di un modello 231/01 potrebbe risultare un efficace strumento per evitare l’esclusione dalla gara.
Sotto il profilo soggettivo, lo schema prevede l’ampliamento dei soggetti la cui condotta può portare all’esclusione dalla gara: i soggetti la cui condotta è rilevante per far scattare l’esclusione riguarda, infatti, non solo l’operatore economico ma anche i soggetti che operano per suo conto e cioè quelli indicati dall’art. 94, comma 3, d.lgs. di riforma del Codice appalti, che comprende anche il direttore tecnico, i membri del consiglio di amministrazione, i componenti degli organi con poteri di vigilanza, il socio unico e persino l’amministratore di fatto.
È bene, tuttavia, precisare come il meccanismo di esclusione non opererà in via automatica, in quanto la valutazione sarà rimessa alla stazione appaltante e scatterà in caso di illeciti gravi e tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità della società partecipante.
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