A cura della Redazione

CONSIGLIO DI STATO, Sezione III, Sentenza n. 1275 pubblicata il 07.02.2023.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1275 pubblicata il 07 febbraio 2023, pronunciandosi in tema di misura preventiva del controllo giudiziario, ha respinto il ricorso proposto dalla Prefettura di Salerno, dal Ministero dell’Interno avverso una sentenza emessa dal Tar per la Campania – Sezione distaccata di Salerno –  di accoglimento della domanda di annullamento proposta dalla società (…) ricorrente destinataria di un provvedimento interdittivo della Prefettura di Salerno incentrato sul pericolo di condizionamento della società da parte della criminalità organizzata.

Il tema principale della controversia attiene alle modalità di esercizio del potere interdittivo nella peculiare ipotesi in cui l’impresa destinataria dell’informazione antimafia, avendo impugnato il relativo provvedimento, abbia fatto richiesta al Tribunale competente per le misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del controllo giudiziario esplicabile nelle forme e con gli strumenti di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo: controllo presupponente che l’agevolazione che dall’impresa possano ricevere i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, abbia carattere “occasionale” e consistente nella nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

Il Consiglio di Stato afferma nelle motivazioni che “se il controllo giudiziario ha la finalità di verificare l’effettiva ‘occasionalità’ dei contatti che hanno condotto l’impresa controllata nell’area di possibile influenza della criminalità organizzata, pur senza attrarla irrimediabilmente in quell’ambito, e di misurare quindi la capacità della stessa di recuperare una condizione di piena immunità dall’influsso criminale, la valutazione prefettizia, pur non potendo contestare l’esito positivo del controllo, non è tuttavia rigidamente ‘imbrigliata’ da esso, potendo far emergere, attraverso gli ampi poteri istruttori e valutativi di cui l’Amministrazione dispone, elementi sintomatici del carattere affatto ‘occasionale’ del pericolo di condizionamento mafioso, sopravvenuti al controllo, preesistenti ma non precedentemente rilevati o semplicemente meritevoli di una diversa valutazione in chiave preventiva, che la misura di tutoraggio non ha emendato – focalizzata come è sui fatti di agevolazione ‘occasionale’ enucleati con la precedente interdittiva – se non addirittura occasionato. In altre parole, poiché l’accesso alla misura preventiva del controllo giudiziario presuppone l’‘occasionalità’ dell’agevolazione, e tale presupposto costituisce l’oggetto precipuo dell’accertamento condotto dal Tribunale della prevenzione ai fini dell’ammissione dell’impresa interdetta al controllo medesimo, del quale quindi esso deve ritenersi essere il ‘dominus’ (nel senso della esclusività in capo ad esso del relativo potere di cognizione, nell’ambito di un sistema equilibrato ed ordinato di rapporti con l’Amministrazione e con lo stesso giudice amministrativo), è evidente che, al fine di superare l’effetto emendativo riconducibile all’esito positivo del controllo e consacrato dal relativo provvedimento conclusivo (il quale attesta, alla luce delle risultanze del controllo, che l’agevolazione aveva effettivamente – come prefigurato in sede di ammissione – carattere ‘occasionale’ e che la stessa resta relegata al ‘vissuto’ storico dell’impresa, la quale ha dimostrato di essersi pienamente riallineata ad una gestione sana ed immune anche da solo ‘occasionali’ ed incolpevoli momenti di contatto con la criminalità organizzata), la Prefettura ben può porre in evidenza gli elementi – non emersi nell’ambito del controllo e/o da essa diversamente valutati – dimostrativi del fatto che l’agevolazione non era, alla prova dei fatti, ‘occasionale’ ma stabile e strutturale (tanto da essere proseguita nel corso del controllo e destinata a perpetuarsi dopo la conclusione dello stesso). Per contro, non risulta rispondente ad una corretta impostazione dei rapporti tra i diversi poteri concorrenti nella gestione della situazione dell’impresa ‘occasionalmente’ agevolatrice il provvedimento prefettizio che, nel ribadire la misura interdittiva dopo l’esito positivo del controllo, si basasse su una lettura dei contatti tra l’impresa e la criminalità organizzata meramente reiterativa di quella già posta a fondamento della precedente informazione antimafia, senza corredarla di elementi nuovi ovvero senza porre in evidenza i profili per i quali quelli già precedentemente valutati dal Tribunale della prevenzione siano espressivi di un ‘quid pluris’, in termini di condizionamento mafioso, non adeguatamente colti in sede di controllo giudiziario e tali da collocare il pericolo di contagio mafioso dell’impresa ad un livello di intensità superiore a quello della mera ‘occasionalità’. Infine, va rilevato che proprio la connotazione ‘dinamica’ del controllo giudiziario, e la sua essenza ‘incentivante’ il ritorno dell’impresa su un terreno di piena legalità, da cui essa abbia ‘occasionalmente’ sconfinato, induce a porre l’accento, nella ricostruzione teleologica e sistematica dell’istituto e dei suoi rapporti con il potere interdittivo prefettizio, non tanto sul momento dell’ammissione dell’impresa ad esso e della verifica dei relativi presupposti, quanto su quello della conclusione della procedura, al fine di appurare l’effettivo raggiungimento del risultato della fuoriuscita dell’impresa dal cono d’ombra dell’influenza criminale: ciò in coerenza con la natura della misura de qua, che non consiste tanto nella mera sottoposizione dell’impresa ad un regime limitativo della sua capacità di azione di carattere preventivo, già ampiamente insito nell’adozione del provvedimento interdittivo, ma, semmai, nella ‘attenuazione’ degli effetti di quest’ultimo, ovvero nella sostituzione del divieto assoluto di intrattenere rapporti con la P.A. e comunque di svolgere attività soggette ad autorizzazione da parte della stessa, che da esso discende, con la facoltà dell’impresa di prosecuzione della sua normale operatività, ma in un contesto di stringenti controlli, attraverso l’amministratore giudiziario, da parte della A.G. (facoltà cui è strumentale la provvisoria sospensione degli effetti dell’interdittiva ex art. 34-bis, comma 7, D.L.vo n. 159/2011)”.

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INTERDITTIVA ANTIMAFIA E ACCESSO ALLA MISURA PREVENTIVA DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO

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