A cura della Redazione
TAR LOMBARDIA, Sezione I, sentenza n. 364/2023, depositata il 10.02.2023
Il TAR Lombardia, Sezione I, con la sentenza n. 364/2023 si è occupato della mancata assegnazione, a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, del punteggio previsto dal disciplinare di gara per il possesso del rating di legalità (quale meccanismo premiale degli standard di legalità adottati dall’offerente).
In particolare, la questione posta all’attenzione del TAR riguardava il fatto che la proroga dei certificati scaduti disposta dall’art. 103, comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 potesse operare anche nei riguardi di un rating di legalità non rinnovato per accertato difetto dei presupposti.
Nel caso di specie la Stazione appaltante aveva escluso l’attribuzione del punteggio del rating di legalità a causa dell’avvenuta scadenza e del mancato rinnovo del certificato di una delle mandanti.
La mandataria successivamente aveva agito in giudizio sostenendo che, essendo il rating della mandante scaduto nel periodo previsto dall’art. 103, comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020, l’efficacia del certificato dovesse intendersi utilmente prorogata ai fini della gara.
In merito alla questione il TAR afferma che l’insussistenza dei requisiti necessari per il possesso del rating di legalità non costituisce un dato meramente formale ma ha una precisa “valenza sostanziale”: trattandosi di un meccanismo premiale degli standard di legalità adottati dall’offerente, una valutazione negativa in ordine al rinnovo del certificato, giustificata dall’esistenza di un procedimento penale in capo a un rappresentante della società, è di ostacolo all’applicazione della proroga ex lege non rilevando altresì la circostanza che l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) negando il rinnovo non abbia anche revocato il rating scaduto.
La sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo ha valorizzato la circostanza che l’AGCM si fosse espressa in senso sfavorevole alla richiesta di rinnovo del certificato, presentata dalla società mandante, per quindi affermare la valenza ostativa di un simile diniego per difetto dei presupposti all’applicazione della proroga prevista dall’art. 103, comma 2-sexies, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non rilevando in senso contrario la mancata revoca da parte dell’AGCM del rating, invero non necessaria a fronte di un certificato ormai privo di efficacia.