A cura di Rossella Ceccarini
Il 28 marzo 2023 è stato approvato il Codice degli appalti, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle Commissioni parlamentari. Le nuove norme saranno in vigore dal 1° aprile 2023, ma acquisteranno efficacia da luglio 2023.
Le nuove regole “a burocrazia semplificata” saranno operative in tre fasi:
– il 1° aprile 2023 è prevista la vigenza della norma
– il 1° luglio 2023 l’operatività
– il 1° gennaio 2024 la digitalizzazione degli appalti.
Con decorrenza dal 1° aprile e con scadenza al 30 giugno 2023 il Codice non entrerà in vigore ma sarà utilizzato il vecchio Codice sia per i procedimenti in corso che per i nuovi procedimenti. Successivamente, a partire dal 1° luglio e sino al 31 dicembre 2023, il Codice entrerà in vigore parzialmente mentre resteranno in vigore, sia per i nuovi procedimenti che per i vecchi, le disposizioni di cui agli articoli del d.lgs. n. 50/2016 (artt. 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213, commi 8, 9 e 10, 214, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Infine a partire dal 1° gennaio 2024 il nuovo Codice entrerà compiutamente in vigore per tutti i nuovi procedimenti.
Vengono affrontati, tra gli altri, i seguenti punti sensibili:
– la riqualificazione delle stazioni appaltanti
– la digitalizzazione: la creazione di una grande banca dati dei contratti pubblici e di un’interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che in Italia gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture
– il tema dell’illecito professionale che nel testo originario prevedeva ampi poteri discrezionali affidati alla pubblica amministrazione per escludere le imprese dagli appalti. Le modifiche di questi mesi dovrebbero invece prevedere fattispecie più definite.
Due punti cardine nella riforma: il principio di risultato (articoli 1-12) e il principio di fiducia.
Tra le novità:
– gare con tempi ridotti grazie alla digitalizzazione (articoli 19-26) delle procedure in vigore dal 1° gennaio 2024. Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, sempre senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta la documentazione per la trasparenza
– appalti sottosoglia (articoli 48-55): con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia (fino a 5,3 milioni di euro) le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate
– appalto integrato (articoli 41-44): il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, si potrà procedere anche al subappalto a cascata, senza limiti (articolo 119)
– illecito professionale: in particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari
– torna il rating di impresa (ora chiamato reputazione) (articolo 109).
Il Codice istituisce, presso l’ANAC, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese. Il nuovo sistema di misurazione dell’affidabilità degli operatori farà parte del fascicolo virtuale delle imprese. Il meccanismo sarà gestito dall’ANAC ed è fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimo l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l’impegno della stessa impresa sul piano sociale.
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