A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 18544 del 29.03.2023, depositata il 04.05.2023

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18544, depositata il 04.05.2023, ha rigettato il ricorso proposto statuendo che “non può ritenersi lesiva della tutela dei diritti dei terzi e della proprietà privata l’esclusione dell’applicazione dell’art. 46 d.lvo n. 159/2011 nel processo penale nel quale sia stata disposta la revoca del sequestro e la restituzione del bene venduto”.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguardava l’annullamento di una ordinanza pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova con la quale era stata respinta la richiesta di restituzione per equivalente, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 159/2011, della somma di denaro pari ad €. (…). La vicenda trae origine da un sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., di una unità navale di proprietà della società (…) in relazione all’utilizzo del natante in violazione delle disposizioni doganali e con evasione dell’Iva all’importazione. In tale contesto il G.I.P., conformemente al disposto dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., aveva disposto la nomina di un amministratore del bene che provvedeva alla gestione del bene conclusasi con la vendita della nave stessa ai sensi dell’art. 40, comma 5-ter, d.lgs. n. 159/2011. A seguito dell’assoluzione degli imputati la Corte d’Appello di Genova, ai sensi dell’art. 323 c.p.p., disponeva la revoca del sequestro e la restituzione all’avente diritto dei proventi della vendita, secondo la previsione di cui all’art. 40, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 159/2011, restituendo alla predetta società, proprietaria dei beni, la somma di €. (…) pari al ricavato della vendita. Con successiva istanza alla Corte d’Appello di Genova la società (…) chiedeva la restituzione di una somma ulteriore rispetto a quanto ottenuto pari alla differenza tra il valore della nave e quanto ottenuto in restituzione all’esito della vendita della stessa. La Corte d’Appello con ordinanza rigettava l’avanzata istanza di restituzione.

Proponeva ricorso per Cassazione la società (…) lamentando la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 46 d.lgs. n. 159/2011 nonché la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18544, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento ed in particolare con riguardo della disposizione di cui all’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., ha precisato che per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca “generica” (e non di prevenzione), il menzionato art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. dispone un richiamo a specifiche aree topografiche del Libro I, Titolo III, del d.lgs. n. 159/2011.

Il legislatore ha esplicitamente limitato l’applicabilità del Titolo III del Libro I del Codice antimafia alla parte relativa alla disciplina della nomina e della revoca dell’amministratore, dei compiti e degli obblighi dello stesso (Capo I) e della gestione dei beni (Capo II), nonché dell’applicazione del Titolo IV (la tutela dei terzi), con ciò implicitamente, ma chiaramente, escludendo che si applichi la disciplina di cui al Capo III del Titolo III, ovvero quella che disciplina la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, tra cui vi è l’art. 46 citato dai ricorrenti. Il quadro normativo di riferimento esclude l’applicazione della disposizione invocata dalla ricorrente al caso in esame, ovvero al sequestro preventivo disposto nell’ambito di un procedimento penale nel quale il bene oggetto di sequestro è gestito da un amministratore giudiziario nominato dal giudice in conformità del disposto di cui all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Né a diversa conclusione si può giungere attraverso una esegesi della norma – come invocata dalla difesa della ricorrente – mediante richiamo ai principi costituzionali e sovranazionali, come si avrà modo di dire più oltre.

La Suprema Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello di Genova giuridicamente corretta in quanto la restituzione del bene, ormai venduto, già oggetto di sequestro preventivo (e mai confiscato) è stata realizzata mediante restituzione del ricavato della vendita disposta ai sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 159/2011 e segnatamente del comma 5-ter e poi dell’art. 40, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 159/2011.

Secondo la Corte di legittimità la restituzione per equivalente postula, in primo luogo, che sia intervenuta la confisca del bene, poi destinato a finalità pubbliche o venduto, e, in via conseguenziale, che l’avente diritto alla restituzione di un bene confiscato e di cui sia stata revocata la confisca non abbia ottenuto alcunché perché il bene ha avuto altra destinazione, non più revocabile, ovvero è stato venduto. Da cui la previsione della restituzione per equivalente. È evidente che tale disposizione non possa trovare applicazione nel caso in esame nel quale è mancato un provvedimento di confisca e l’avente diritto ha ottenuto il ricavato della vendita. Né a diversa conclusione si può giungere, come sostiene la ricorrente, attraverso un’interpretazione conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di tutela del diritto del terzo e della proprietà privata. Non può ritenersi lesiva della tutela dei diritti dei terzi e della proprietà privata l’esclusione dell’applicazione dell’art. 46 cit. nel processo penale nel quale sia stata disposta la revoca del sequestro e la restituzione del bene venduto.


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REVOCA DEL SEQUESTRO E RESTITUZIONE DEL BENE VENDUTO: NON E’ LESIVA DELLA TUTELA DEI TERZI E DELLA PROPRIETA’ PRIVATA LA MANCATA RESTITUZIONE DI PARTE DELLE SOMME

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