A cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI Penale, sentenza n. 19459 del 16.03.2023, depositata il 09.05.2023
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19459 depositata il 09.05.2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli disponendo che, in attesa delle norme di attuazione del Regolamento UE del 2020 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca previste dalla legge delega n. 127/2022, è possibile eseguire la confisca disposta dal giudice UE applicando il d.lgs. n. 137/2015 sul reciproco riconoscimento della confisca.
Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione riguardava la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che dichiarava la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della decisione irrevocabile di confisca pronunciata dalla Corte d’Appello di Gand (Belgio) il 30 giugno 2015 nei confronti di (…) per la somma di euro 297.850 in relazione ai reati di associazione a delinquere, furto e rapina. Il ricorrente, nell’impugnare tale decisione, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla direttiva UE 64/2010, agli artt. 731 e 733 c.p.p. e alla omessa acquisizione della traduzione integrale della sentenza belga.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19459, dopo aver chiarito il quadro normativo applicabile, che vede dal 19 dicembre 2020 l’entrata in vigore tra gli Stati UE del Regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca (art. 39), ha precisato che al momento non sono state ancora emanate dal Governo italiano le norme di attuazione, di cui alla legge delega 4 agosto 2022, n. 127, che all’art. 15 ha dettato principi e criteri per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento. In assenza di disposizioni interne la Suprema Corte ha ritenuto applicabili le norme dettate per dare attuazione agli strumenti di mutuo riconoscimento che, in tema di congelamento e confisca, sono stati “sostituiti” dal Regolamento. Secondo l’art. 39 il Regolamento ha sostituito – e non abrogato – le decisioni quadro 2006/783/GAI in tema di congelamento e 2006/783/GAI in tema di confisca, prevedendo che “i riferimenti” a tali strumenti devono intendersi fatti al Regolamento. Questa norma consente di applicare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Pertanto, in attesa delle norme di attuazione del Regolamento UE del 2020 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca previste dalla legge delega n. 127/2022, è possibile eseguire la confisca disposta dal giudice UE applicando il d.lgs. n. 137/2015 sul reciproco riconoscimento della confisca.