A cura di Rossella Ceccarini
In data 12.05.2023, in attuazione del potere attribuito dall’art. 6, comma 4, lettera e), d.lgs. n. 231/2007, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette. Il provvedimento compendia in un testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, sistematizza e aggiorna le operatività rilevanti con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva.
L’allegato contiene 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Si mette in questo modo a disposizione dei destinatari uno strumento operativo per la selezione di situazioni che possono venire alla loro attenzione nell’ambito della concreta attività svolta, da valutare per decidere se ricorrono i presupposti per una segnalazione di operazioni sospette.
L’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva; i destinatari devono valutare pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.
Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
I destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili.
Nella fase di applicazione i soggetti obbligati devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i subindici a essi applicabili. La predetta selezione è svolta sulla base di quanto stabilito nell’art. 3 del provvedimento e specificato nel relativo allegato, anche con casi esemplificativi.
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