A cura di Rossella Ceccarini
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione IV, sentenza n. 10640 del 23.08.2023 depositata il 31.08.2023
La Sezione IV del T.A.R. per il Lazio con la sentenza n. 10640 ha accolto il ricorso relativo al procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento interdittivo ex art. 14 d.lgs. n. 81/2008 che dev’essere concluso entro un termine ragionevole, poiché ispirato ai canoni di speditezza, buon andamento e certezza del diritto. In ragione di ciò il T.A.R. ha confermato l’illegittimità del provvedimento in quanto adottato oltre un termine considerato “ragionevole”, nonché in un momento successivo alla revoca della sospensione delle attività disposta dall’Ispettorato, senza alcuna motivazione sul punto.
Il caso esaminato dal Collegio trae origine dall’accertamento condotto dall’Ispettorato territoriale del Lavoro presso un cantiere della società ricorrente nel corso del quale venivano rilevate alcune violazioni relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori e veniva disposta, con verbale in pari data, la sospensione dell’attività professionale. Nel medesimo verbale venivano inoltre ingiunte alla società, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, le prescrizioni finalizzate ad ottemperare alle mancanze riscontrate con irrogazione delle relative sanzioni. Successivamente l’Ispettorato, prendendo atto dell’ottemperanza alle prescrizioni da parte dell’impresa, revocava il provvedimento di sospensione dell’attività. La società ricorrente provvedeva peraltro al pagamento delle sanzioni ai sensi dell’art. 14, comma 16, d.lgs. n. 81/2008. Successivamente, in data 05.07.2023, e quindi a distanza di oltre un anno, veniva emesso dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un provvedimento con cui veniva disposta l’interdizione della società alla contrattazione con la pubblica amministrazione ai sensi del richiamato art. 14 d.lgs. n. 81/2008. La società ricorrente impugnava il provvedimento interdittivo lamentando violazione dei principi di celerità e buon andamento (nonché della normativa speciale di riferimento) per avere il Ministero adottato l’atto in un momento di molto successivo alla revoca della sospensione delle attività disposta dall’Ispettorato. Il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso osservando che, anche alla luce di quanto affermato nello stesso decreto di interdizione, la misura interdittiva avrebbe dovuto coprire l’arco temporale intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di sospensione da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e la data di revoca dello stesso adottata in ragione dell’ottemperanza alle prescrizioni da parte dell’impresa.
Secondo il Collegio, trascorso “un lasso di tempo ragionevole” dalla ricezione della documentazione, è certamente applicabile il principio generale di speditezza dell’azione amministrativa, espresso quale riflesso del buon andamento dall’art. 97 Cost., e comunque richiamato nella Circolare M.I.T. n. 1733 del 3.11.2006, in forza della quale l’Amministrazione si deve attivare entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, con successivo provvedimento finale da emanarsi “tempestivamente”, una volta acquisita tutta la documentazione. Ne consegue che ogni provvedimento che non rispetti tale principio, dev’essere congruamente motivato circa le ragioni del ritardo, anche in osservanza dell’ulteriore principio generale di “affidamento” che deve legare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. Tale tempestività deve essere ragionevolmente valutata, nel senso che possa essere derogata solo in presenza di giustificazioni oggettive per la sua mancata osservanza.