Segnaliamo il Working Paper n. 10 della Collana Scientifica ANAC , redatto dal nostro Socio Junior Fabio De Tullio
dal titolo “La prevenzione collaborativa. Potenzialità applicative del nuovo strumento di bonifica aziendale ex art. 94-bis Codice Antimafia”
Il working paper analizza brevemente la disciplina degli strumenti di bonifica aziendale regolati dal Codice Antimafia e, in particolare, si sofferma sulla regolamentazione della nuova misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis introdotta con il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152.
In particolare, l’elaborato pone in risalto i tratti peculiari e gli effetti della riforma che ha, nel suo complesso, contribuito al rimodellamento della tradizionale struttura del Codice Antimafia. Quest’ultimo, come noto, era infatti originariamente basato sul paradigma ablatorio/confiscatorio dei beni di sospetta provenienza illecita. Tale sistema, negli ultimi anni, ha però subito una profonda metamorfosi a causa di sollecitazioni di matrice euronionale e nell’ottica di un sempre più marcato contrasto al fenomeno corruttivo e mafioso. Ciò al fine di garantire il recupero alla legalità, mediante bonifica, degli enti economici soggetti ad infiltrazione e interferenze illecite.
In questa prospettiva residuano, tuttavia, alcune risalenti criticità: (i) il corretto inquadramento sistematico della materia in esame; (ii) le conseguenti ricadute in termini di garanzie procedimentali dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’applicazione degli strumenti di bonifica aziendale; nonché (iii) il necessario contemperamento della disciplina vigente con l’introduzione del c.d. contradditorio preventivo tra impresa e autorità prefettizia.
Ne risulta dunque un sistema composito, ove non è per nulla facile né scontato distinguere e/o perimetrare con esattezza l’ambito di intervento riservato al Prefetto ovvero al Tribunale di Prevenzione per ciascuno degli strumenti di bonifica oggi vigenti.
Il lavoro si conclude quindi con una riflessione di più ampia portata circa l’opportunità, ventilata da più parti in dottrina, di pervenire a una reductio ad unum della complessa disciplina in esame. L’obiettivo sarebbe infatti quello di condurre il legislatore ad abbandonare la contemporanea presenza di due distinti procedimenti (amministrativo e giurisdizionale), assolutamente speculari tra loro, così da poter definitivamente approdare a un unico procedimento instaurato davanti a una sola Autorità (ad esempio: il Prefetto), con un solo eventuale potere di intervento, in sede di impugnativa, riservato al Tribunale di prevenzione.