A cura di Rossella Ceccarini
Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Diviene così operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno infatti essere comunicati dai soggetti obbligati già costituiti al 9 ottobre 2023 entro l’11 dicembre 2023. Viceversa, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite dopo tale data “(…) provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione”.
Le informazioni da inviare devono essere acquisite a cura degli amministratori delle società dopo essere state richieste al titolare effettivo (o ai titolari effettivi), individuato ex art. 20 d.lgs. n. 231/2007, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui la società è tenuta secondo le disposizioni vigenti, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Le informazioni inerenti alle fondazioni sono acquisite e inviate dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, soggetti questi ultimi che interverranno anche nelle associazioni riconosciute. Per quanto riguarda i trust, all’invio dovranno provvedere i loro fiduciari nonché, negli istituti giuridici affini, le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.