A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 48452 del 13.10.2023 depositata il 05.12.2023

La Sezione Seconda Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48452 del 13.10.2023 depositata il 05.12.2023, nel rigettare il ricorso ha rammentato che la norma dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, intitolata “Diritti dei terzi”, al primo comma fissa il principio generale secondo cui “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni”. Le “condizioni” che lasciano impregiudicati i diritti dei terzi creditori attengono principalmente alla certezza del credito, in quanto si è in presenza di una disciplina che tiene conto di come in simili contesti possano risultare sospette le obbligazioni assunte tra privati, possibile manovra di riciclaggio ed occultamento di beni illeciti.

La vicenda sottoposta alla Seconda Sezione della Suprema Corte riguardava un ricorso avverso il rigetto di un decreto emesso dal Tribunale di Taranto, in sede di misure di prevenzione, che, in parziale accoglimento dell’opposizione al decreto di stato passivo emesso dal medesimo Tribunale nell’ambito della procedura ablativa nei confronti di (…) s.r.l., aveva ammesso in favore di (…) il credito di restituzione di anticipazioni dell’amministratore unico per la somma di euro 81.175,74 rigettando i ricorsi in opposizione proposti dall’Agenzia delle Entrate e dai ricorrenti in qualità di soci, escludendo i loro crediti dallo stato passivo. Ricorrevano per Cassazione gli imputati deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. La Cassazione ha ritenuto che i rilievi dei giudici che hanno negato la restituzione siano tali da giustificare l’accertamento del diritto di credito nella successiva fase di merito. Secondo la Suprema Corte, nel caso previsto dalla lett. c) dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 (promessa di pagamento o di ricognizione di debito), si richiede che il creditore provi il rapporto fondamentale; peraltro, il perché dell’onere della prova del credito di cui alla lett. c) ben si comprende perché si è in presenza di quei casi particolari in cui, secondo la legge civile, il creditore è esonerato dalla prova del rapporto sottostante che si presume valido (si discute, difatti, di obbligazioni cartolari e dei casi di cui all’art. 1988 c.c.); si tratta, quindi, di tipici strumenti di cui si teme l’utilizzo per aggirare le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Tale essendo lo scopo della norma, si comprende bene come non sia sufficiente l’indicazione in bilancio o nei partitari di contabilità della società soggetta a sequestro di prevenzione del credito dell’amministratore unico, poiché questa iscrizione – pacificamente valida come ricognizione di debito secondo la giurisprudenza civile (cfr. Sez. I, n. 3190 del 18/02/2016, Rv. 638751) – non prova il rapporto fondamentale sottostante, prova che sarebbe rimessa, diversamente opinando, alle scelte contabili autoreferenziali ed interessate dello stesso amministratore della società e dei soci che oggi invocano la sussistenza del credito, con l’ovvia conseguenza di un facile aggiramento della normativa in tema di misure di prevenzione, nella quale i normali rapporti privatistici vengono alterati dalla presenza di un terzo nel quale si radica la pretesa statale, allo stesso modo di quanto avviene in materia fallimentare a proposito dell’efficacia probatoria nei confronti del curatore dei libri bollati e vidimati indicati dall’art. 2710 c.c., norma la cui portata, infatti, è limitata solo ai rapporti tra imprenditori nell’esercizio dell’impresa (cfr. Sez. U. civili, n. 4213 del 20/02/2013, Rv. 625119).

I giudici di Cassazione hanno perciò respinto – con la sentenza n. 48452/2023 – la domanda di restituzione presentata dallo stesso amministratore unico e dai soci per cifre che asserivano costituire un loro credito certo in quanto desumibili a loro detta dalle scritture contabili regolarmente depositate. E ciò a loro avviso costituiva uno schermo indiscutibile a protezione dei propri diritti di credito.


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SEQUESTRO DI PREVENZIONE E CREDITI DEI TERZI: LA CERTEZZA NON DERIVA DE PLANO DAI BILANCI

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