A cura di Rossella Ceccarini

TRIBUNALE DI PIACENZA, Sez. Civile, ordinanza del 18.12.2024, depositata il 05/01/2024

Il Tribunale di Piacenza si è pronunciato su un reclamo proposto avverso la proroga ex art. 19, comma 5, CCII delle misure protettive, già confermate in precedenza con ordinanza ex art. 4 CCII, per mancata acquisizione del parere dell’esperto e ha specificato la valutazione di merito che va operata per la concessione o meno di detta proroga.

Secondo il Collegio, innanzitutto, non è necessaria, al fine della decisione sulla proroga delle misure protettive ex art. 19, comma 5, CCII, l’instaurazione di un preventivo contraddittorio processuale con i creditori e i terzi interessati dalle misure; quindi, la domanda di proroga delle misure non impone, ai fini della decisione, di sentire i creditori.

In merito alla mancata acquisizione da parte del giudice del parere dell’esperto, poi, il Collegio non ha ritenuto che tale omissione determini, per ciò solo, l’illegittimità del provvedimento di proroga delle misure protettive. La mancata acquisizione del parere non può determinare l’illegittimità del provvedimento di proroga sotto il profilo formale – trattandosi di un procedimento ove non si forma un contraddittorio in senso processuale e non è quindi configurabile un vero e proprio diritto alla prova in capo alle parti – bensì impatta semmai sulla correttezza sostanziale della decisione, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento di concessione deve essere in ogni caso scrutinata alla luce dei requisiti sostanziali per la concessione della proroga.

Da ultimo, il Collegio, in merito alla sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga delle misure protettive, ha precisato che, nel momento in cui i creditori o altre parti contestino la perdurante strumentalità delle misure e ne richiedano la revoca, deve essere operato un bilanciamento tra gli opposti interessi in campo, al fine di evitare un’eccessiva compromissione dei diritti dei creditori tale da rendere sproporzionato il mantenimento delle misure rispetto al pregiudizio arrecato (così l’art. 19, comma 6, CCII in tema di revoca o abbreviamento delle misure); in altri termini, la mancanza di un danno o di un pregiudizio per le ragioni creditorie è elemento (non sufficiente ma) sicuramente apprezzabile ai fini della decisione sul mantenimento o meno delle misure protettive.


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COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: LEGGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE

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