A cura di Rossella Ceccarini

Durante la riunione del 26 marzo 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che attua la riforma fiscale prevista dalla legge delega del 9 agosto 2023, n. 111 (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75). Detta normativa introduce un’importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette. Infatti, è stato proposto un ampliamento della lista dei cc.dd. “reati presupposto” contenuti nel d.lgs. n. 231/2001, con l’introduzione degli illeciti in materia di accise, previsti dal T.U. n. 504/1995 (TUA).

Il disegno di legge – in continuità con quanto in precedenza previsto in ambito sia tributario che doganale con l’inserimento, fra i reati presupposto, dei delitti riguardanti le imposte sui redditi e l’IVA del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché dei reati di contrabbando previsti dal T.U. delle leggi doganali (TULD) – dispone, all’art. 18, comma 2, lettera e), l’aggiunta, nella citata lista, degli illeciti previsti dal TUA, tra cui il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa, il reato di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche, il reato che punisce l’irregolare tenuta del deposito e della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, nonché il reato (che potrebbe essere introdotto proprio in forza della stessa legge delega) di “sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati”. Tra le novità, l’inserimento dei reati previsti dal TUA tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (c.d. sistema 231). Più nello specifico, la commissione di reati in materia di accise, così come oggi previsto per i reati di contrabbando, comporterà non solo una responsabilità penale delle persone apicali all’azienda, ma anche l’insorgere di una responsabilità amministrativa dell’ente che potrà essere colpito da sanzioni pecuniarie e non, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività commerciale e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per tali atti illeciti. Tale novità comporta l’urgente bisogno per le imprese munite dei Modelli di gestione 231 di integrare tali modelli con protocolli specifici a presidio della disciplina delle accise (disciplina che colpisce numerosi beni quali prodotti energetici, oli lubrificanti, alcolici, tabacchi).


Comunicato stampa n. 75

D.LGS. N. 231/2001: NUOVI REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA DI ACCISE
Tag:         

Lascia un commento