a cura di Rossella Ceccarini
È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile 2024 la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, che fissa norme minime a livello UE sulla definizione dei reati ambientali e delle sanzioni ed abroga le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Sostituendo le precedenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, la nuova Direttiva, all’art. 1, «stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione».
La Direttiva elenca, inoltre, un’ampia serie di condotte che, se illecite e compiute intenzionalmente, gli Stati membri sono tenuti a incriminare (artt. 3 e 4) e punire con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (artt. 5-7).
Viene infatti ampliato l’elenco dei reati ambientali (artt. 3 e 4) con l’inserimento di altre tipologie di reati, tra i quali il traffico di legname, l’esaurimento delle sostanze idriche, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della normativa in materia di sostanze chimiche. Inoltre viene introdotto il concetto di “reato qualificato” (art. 3, par. 3), che si configura quando il reato provoca effetti rilevanti quali inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull’ambiente o incendi boschivi che provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto, oppure provochi danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua.
Quanto alle sanzioni, la Direttiva prevede che: 1) i reati dolosi che provochino il decesso di una persona siano punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni, anche se gli Stati membri potranno decidere di prevedere sanzioni ancora più severe; 2) gli altri reati comportino la reclusione fino a cinque anni; 3) la pena detentiva massima per i reati qualificati debba essere di almeno otto anni; 4) per le imprese, le sanzioni pecuniarie ammontino ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro; 5) per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sia pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro.
È compito dei Paesi membri garantire che individui e aziende colpevoli dei reati possano essere soggetti a sanzioni aggiuntive. Tali sanzioni includono: 1) l’obbligo, per l’autore del reato, di ripristinare l’ambiente o di risarcire i danni; 2) l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici, il ritiro di permessi o autorizzazioni.
Dalla sua entrata in vigore, decorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli Stati membri disporranno di due anni (ovvero entro il 21 maggio 2026) per adeguare le norme nazionali alle disposizioni introdotte dalla Direttiva.