a cura di Rossella Ceccarini

Con le ordinanze cautelari nn. 3366, 3367, 3532, 3533 e 3534, pubblicate il 17 maggio 2024, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell’esecutività delle sentenze del TAR del Lazio del 9 aprile 2024 con cui erano stati respinti i ricorsi proposti dalle società fiduciarie e dalle associazioni di categoria volti ad ottenere l’annullamento del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, relativo al Registro dei titolari effettivi.

La sospensione è stata disposta in considerazione della complessità delle questioni sollevate dai ricorrenti, tra cui la legittimità comunitaria del decreto e il possibile pregiudizio derivante dall’ostensione di dati riservati. Infatti, secondo il Consiglio di Stato “Le questioni prospettate dalle parti risultano di particolare complessità ed esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato. Considerato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti”.

A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica, i trust e gli istituti giuridici affini non sono più tenuti alla comunicazione presso il Registro delle Imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva. La sospensione dell’operatività del Registro del titolare effettivo è immediata, con l’effetto di “congelare” tutte le procedure di iscrizione alle Camere di Commercio. Parallelamente, i soggetti obbligati di cui all’art. 6 d.m. n. 55/2022 devono considerarsi esonerati dall’obbligo di accreditamento per accedere alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro delle imprese per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19 d.lgs n. 231/2007).

L’udienza di discussione di merito dell’appello è stata fissata al 19 settembre 2024.


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TITOLARE EFFETTIVO: CONGELATO, DI NUOVO, IL REGISTRO.