a cura di Rossella Ceccarini

CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, sentenza n. 6010 del 27.06.2024 depositata l’08.07.2024

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6010 pubblicata l’8 luglio 2024, nell’accogliere il ricorso proposto da (…) s.r.l., ha riformato la sentenza emessa dal T.A.R. per la Campania stabilendo che, ai fini del risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, “non è sufficiente il mero annullamento del provvedimento amministrativo, essendo necessario sia fornita la prova sia del danno subito, sia dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa della Pubblica amministrazione” (Cons. Stato, Sez. III, 9 aprile 2021, n. 2899; Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2017, n. 2446; cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 27 ottobre 2021, n. 7190).

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla richiesta di riforma di una sentenza emessa dal T.A.R. per la Campania con la quale parte ricorrente aveva dedotto l’errore commesso dal giudice di primo grado nel ritenere non applicabili al caso di specie i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2015 del Consiglio di Stato, considerato che nel caso in esame la fattispecie sostanziale integrante gli estremi dell’illecito conseguiva all’adozione dell’interdittiva antimafia illegittima, cristallizzandosi a quella data la possibilità di esperire, anche in via autonoma, l’azione risarcitoria. Secondo Palazzo Spada in tale contesto, “sotto il profilo dell’elemento soggettivo”, si è posto in risalto che “l’illegittimità del provvedimento amministrativo è solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza della p.a., da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato (e, quindi, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità) della statuizione amministrativa” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 909; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7082), di guisa che, “ai fini della condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, è necessario fornire la prova di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, previsti dall’art. 2043 c.c. quali presupposti indefettibili della responsabilità aquiliana” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8149).

Nel caso di specie – ha proseguito il Consiglio di Stato – si è in presenza di un provvedimento – qual è l’informativa antimafia – di natura peculiare, rispetto al quale va considerato che la configurabilità degli estremi della colpa dell’amministrazione nell’adozione delle informative antimafia dev’essere scrutinata in coerenza con la funzione, con la natura e con i contenuti delle relative misure. Andrà, in particolare, riconosciuto il dovuto rilievo alla portata della regola di azione, alla quale devono rispondere i Prefetti nell’esercizio della potestà in questione, che si rivela particolarmente sfuggente e di difficile decifrazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2015, n. 5737; Cons. Stato, Sez. III, 1° settembre 2014, n. 4441; Cons. Stato, Sez. III, 28 luglio 2015, n. 3707; Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1409; C.G.A., 28 marzo 2024, n. 233; Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 3166; Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2019, n. 3799). In tale prospettiva, vanno rilevati l’ampio spettro di discrezionalità di cui è titolare l’Autorità prefettizia nel campo della prevenzione del fenomeno mafioso, il carattere preventivo e cautelativo dei provvedimenti da adottare, le difficoltà e la complessità delle questioni da esaminare al fine di ricostruire un quadro indiziario attendibile in presenza di diversi elementi – non sempre agevolmente decifrabili – sui quali si basano comunemente i provvedimenti di cautela antimafia (frequentazioni, parentele, rapporti di affari, contatti da parte di soci con soggetti controindicati), in un contesto in cui “la disciplina dell’informativa interdittiva richiam[a] a concetti generali per consentire l’azione amministrativa di prevenzione del rischio infiltrativo” (Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5076; Cons. Stato, Sez. III, n. 3166 del 2022; Cons. Stato, Sez. III, n. 3799 del 2019). Il tutto in un contesto “particolarmente insidioso, in cui va ogni volta ricercata in concreto la declinazione del giusto punto di equilibrio tra le esigenze di una tutela anticipata e quella di preservare (sia pur in una logica probabilistica e non di certezza) margini di obiettività e di verificabilità al giudizio sotteso all’applicazione di misure di rigore” (Cons. Stato, Sez. III, n. 3799 del 2019).


Visualizza documenti

INTERDITTIVA ANTIMAFIA ILLEGITTIMA E RISARCIMENTO DEL DANNO
Tag: