a cura di Rossella Ceccarini

CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, sentenza n. 5881 del 10.04.2024 pubblicata il 03.07.2024

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5881 pubblicata il 3 luglio 2024, è intervenuta sui poteri della Commissione straordinaria nominata a seguito dello scioglimento di consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso connessi all’aggiudicazione di appalti pubblici.

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito ad una richiesta di riforma della sentenza emessa dal T.A.R. per la Puglia che aveva parzialmente accolto il ricorso formulato da una cooperativa, titolare della gestione, nel Comune di Valenzano, di una scuola materna paritaria e di un asilo nido. La questione sottoposta al vaglio di Palazzo Spada riguardava una nota con la quale la Commissione straordinaria del Comune, nominata a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L. (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) per “infiltrazione mafiosa”, aveva comunicato una rivisitazione della convenzione in essere (rep. 657 del 16.12.2015) e la verifica della conformità a legge delle pattuizioni ivi contenute, i cui esiti sarebbero stati comunicati nei tempi brevi. Successivamente, il Comune aveva notificato, in data 19 aprile 2018, la delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 22.03.2018, con la quale erano state disposte: 1) la rescissione della citata convenzione; 2) la revoca della delibera del Consiglio comunale n. 46 del 30.11.2015, riservandosi a nuova regolamentazione la concessione di contributi pubblici alle scuole paritarie; 3) la sospensione dell’efficacia della deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 19.05.2015 di approvazione del regolamento comunale per la gestione di aree verdi comunali e di aree a verde agricolo, fino a nuova rivisitazione del suo contenuto; 4) la revoca della determina n. 11 del 26.11.2016 (“Convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’area comunale sita tra le vie Scotellaro e Madre Teresa di Calcutta adiacente al plesso scolastico dell’asilo nido ‘I Piccoli dell’Aquilone’, Approvazione dello schema di convenzione”); 5) la rescissione della convenzione rep. 2370 del 02.02.2016, stipulata per la concessione della suddetta area verde. La Cooperativa interessata aveva impugnato detti provvedimenti lamentando, innanzitutto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento dal momento che la Commissione straordinaria avrebbe comunicato l’intento di ridurre l’ammontare del contributo per ragioni di contenimento della spesa, senza tuttavia preannunziare l’esercizio degli speciali poteri di cui all’art. 145 T.U.E.L.

Secondo il Consiglio di Stato, il carattere latamente discrezionale dell’intervento pubblico, cautelare e preventivo, di tutela delle istituzioni democratiche e della comunità locale e nazionale dal concreto rischio di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata implica che, in presenza di una pluralità di indizi attuali, concreti e concordanti di un possibile sviamento, il sindacato del giudice amministrativo resti ancorato all’accertamento di una evidente illogicità o di una grave disparità di trattamento, residuando una eventuale responsabilità prefettizia, sindacabile dal giudice, solo nel caso in cui sia evidenziata la concreta sussistenza di condizioni di dolo o colpa grave riferiti alle specifiche circostanze considerate. Pertanto anche la Commissione straordinaria, nei casi in cui lo scioglimento sia disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamenti di tipo mafioso connesse all’aggiudicazione di appalti pubblici, del tutto legittimamente può procedere alle necessarie verifiche e, a conclusione degli accertamenti, altrettanto legittimamente può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari, potendo anche disporre d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento o fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso, ai sensi del già richiamato art. 145, comma 4, T.U.E.L. Tale disposizione consente, quindi, anche in via diretta la revoca di un’aggiudicazione già disposta (Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 5879). Può, di conseguenza, concludersi che il potere di revoca o scioglimento di cui è titolare la Commissione straordinaria, pur presentando indubbie analogie di carattere funzionale con le misure interdittive antimafia di cui al d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490, ed al d.p.R. 3 giugno 1998, n. 252, da ravvisarsi nell’esigenza di tutelare pur sempre l’impermeabilità dell’attività economica e contrattuale dell’amministrazione da possibili ingerenze da parte della criminalità organizzata, se ne differenzia sostanzialmente per la diversità di presupposti. Infatti, nel caso delle misure interdittive opera una deminutio della capacità giuridica dell’impresa che le impedisce di stipulare e mantenere rapporti di natura economica con l’amministrazione, determinando un effetto ostativo o caducatorio sostanzialmente estraneo, quanto a fattispecie tipica, alla specifica vicenda contrattuale. Nel caso del potere di scioglimento di cui all’art. 145, comma 4, T.U.E.L. è, invece, proprio il rapporto tra impresa e amministrazione a costituire in sé ragione ostativa, venendo una possibile contiguità mafiosa a collocarsi nell’ambito della più complessa fattispecie considerata (T.A.R. Campania, Sez. I, 11 gennaio 2010, n. 49). Infatti, il potere straordinario affidato dalla disposizione in esame alla Commissione straordinaria di cui all’art. 144, comma 1, dello stesso T.U. non si atteggia come mero potere di riesame della legittimità formale o dell’opportunità dei provvedimenti amministrativi adottati dagli enti locali, ma rappresenta momento autonomo di ricostituzione di un tessuto amministrativo, che può avere effetti ablatori su atti amministrativi consolidati nel tempo con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive ad essi collegate, ma che trova la sua giustificazione e, al tempo stesso, il suo parametro di legittimità nella necessità di chiudere radicalmente qualsiasi via che consenta l’infiltrazione della criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7335).


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SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA E REVOCA DELLE AGGIUDICAZIONI GIA’ DISPOSTE

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