a cura di Rossella Ceccarini

TRIBUNALE DI PARMA, ordinanza del 30.07.2024

Il Tribunale di Parma, con ordinanza depositata in data 30 luglio 2024, affrontando il tema dell’autorizzazione al trasferimento d’azienda nell’ambito della composizione negoziata della crisi condizionata al buon esito di quest’ultima, in particolare ha affermato che l’esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non può essere “avulsa dall’esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata”.

Nel caso sottoposto al Tribunale la debitrice (…) aveva depositato nell’ambito della composizione negoziata un’istanza per essere autorizzata “a trasferire il ramo di azienda farmacia ex art. 22, comma 1, lett. d) CCI con esclusione degli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., indicando e stabilendo a tal fine: (i) le misure ritenute opportune allo scopo di apprestare piena tutela a tutti gli interessati coinvolti (anche ex art. 2112 c.c.); (ii) le misure ritenute necessarie al rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente, nonché le ulteriori modalità di vendita ritenute più confacenti”. Il giudice delegato rilevava in primo luogo che: “la valutazione del giudice nell’accogliere o rigettare l’istanza ex art. 22 comma 1, lett. d), c.c.i.i. deve entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell’imprenditore tradotta nell’atto di cui è concretamente chiesta l’autorizzazione, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161 comma 7) l. fall. oggi art. 94 (o 46) c.c.i.i. nell’ambito del concordato preventivo, ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché i suddetti requisiti (funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori) possono dirsi sussistenti laddove il trasferimento dell’azienda risponda in prima analisi all’interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell’atto da autorizzare, e sia possibile altresì verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell’esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest’ultima); l’operazione può essere autorizzata ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all’esito delle trattative”. La ricorrente, nel corso della composizione negoziata, in accoglimento delle osservazioni formulate dall’esperto a seguito della compilazione del c.d. “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” provvedeva a revisionare l’originario progetto di risanamento. Successivamente, il Tribunale di Parma, rilevato sussistere un progetto di risanamento ragionevolmente idoneo a condurre al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario e che, in tale contesto, la cessione dell’azienda risultasse coerente con il piano delineato e, pertanto, funzionale alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, ha precisato quanto segue: “seppur il combinato disposto dell’art 14 comma 1 e 5-bis d.lgs. n. 472/1997, nel testo modificato dal d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87 ed in vigore dal 29 giugno 2024, sembri consentire, a differenza che in passato, in caso di trasferimento dell’azienda nell’ambito della CNC l’estensione ai debiti erariali dell’esenzione alle dinamiche contemplate dall’art. 2560 comma 2 c.c., stante la rilevanza della programmata cessione rispetto al progetto di risanamento predisposto nel corso delle trattative appare opportuno, in coerenza con le finalità della CNC, subordinare l’efficacia dell’autorizzazione e della cessione al successo della negoziazione ed alla conclusione del programmato accordo ex art. 23 comma 1, lett. c, c.c.i.i.; l’esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non può infatti considerarsi ‘avulsa dall’esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata’ (Tribunale di Milano 12 agosto 2023)”.


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COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO D’AZIENDA ED ESTENSIONE DEGLI EFFETTI ADI DEBITI ERARIALI