a cura di Rossella Ceccarini
La Risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate si concentra sugli obblighi fiscali dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e delle relative disposizioni attuative (artt. 92 e 104) ribadendo e ampliando i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi (in particolare con la Risoluzione n. 70/2020 e le Risposte n. 276 e n. 496, pubblicate rispettivamente il 21 aprile e il 21 luglio 2021), gli adempimenti dichiarativi e di versamento a cui è tenuto l’amministratore giudiziario durante la gestione dei beni sequestrati.
La Risoluzione è stata assunta in seguito alle modifiche che sono apportate al quadro normativo in particolare dal d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato le disposizioni relative alla nomina e agli obblighi dell’amministratore giudiziario nei sequestri penali, specificando che continuano ad applicarsi le norme del Codice delle leggi antimafia solo per aspetti specifici, come la nomina e la revoca dell’amministratore, i suoi compiti e gli obblighi relativi alla gestione dei beni sequestrati.
In sintesi, come evidenziato in precedenti documenti di prassi e in particolare nella Circolare n. 31/2014, l’Agenzia chiarisce che, ferma restando l’applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente, durante il sequestro:
– “è disposta la ‘sospensione del versamento’’ da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la ‘sospensione’ limitata al ‘versamento’, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;
– è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;
– ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (‘Redditi fondiari’) e dell’articolo 70 (‘Redditi di natura fondiaria’) del TUIR; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (‘Proventi immobiliari’) del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile”.
Il reddito imponibile relativo ai beni confiscati deve, comunque, essere indicato nella dichiarazione dei redditi, per consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.
Per quanto concerne le dichiarazioni fiscali, il documento di prassi precisa che: l’amministratore giudiziario deve assolvere gli obblighi dichiarativi per i periodi d’imposta interessati; i modelli (Redditi PF, Irap e 770) devono essere intestati al defunto con l’indicazione del codice fiscale del deceduto inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5); soltanto nel frontespizio del modello Redditi PF, nella sezione “DATI DEL CONTRIBUENTE”, deve essere barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di “dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati” (v. Risposta n. 496/2021, con specifico riferimento al sequestro di beni di persona deceduta).