a cura di Rossella Ceccarini
T.A.R. PER IL LAZIO – Sezione Prima Stralcio, sentenza n. 15898 del 19.07.2024 pubblicata il 21.08.2024
La Sezione Prima Stralcio del T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 15898 pubblicata il 21 agosto 2024, ha stabilito che la notizia segnalata dalla Stazione appaltante all’ANAC – relativa all’omessa dichiarazione di un’interdittiva antimafia, a conoscenza soltanto dell’operatore economico, non essendo al momento della gara riportata nel Casellario informatico – oggetto di successiva e apposita annotazione a cura dell’Autorità, è non solo pienamente conferente con le finalità di tenuta del Casellario informatico, ma anche necessaria e utile quale potenziale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico “annotato”. Il mendacio atto a distorcere gli esiti della selezione pubblica sul mercato si realizza, infatti, anche mediante la semplice omissione di dati rilevanti, afferenti all’affidabilità dell’operatore economico.
La vicenda trae origine da un ricorso avverso una delibera del Consiglio dell’ANAC relativa ad un’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per avere omesso di dichiarare di avere ricevuto un’informazione antimafia interdittiva. La Sezione Prima Stralcio del T.A.R. per il Lazio ha precisato che il procedimento di annotazione è costituito da una sequenza di adempimenti che non ricadono tutti sotto la competenza dell’Autorità. L’unico soggetto cui spetta l’accertamento della sussistenza e dell’eventuale gravità dell’inadempimento è la Stazione appaltante, che è tenuta a darne comunicazione all’ANAC. Ricevuta tale comunicazione, l’ANAC deve comunicare alle parti coinvolte l’imminente annotazione nel Casellario della segnalazione ricevuta a carico dell’operatore economico, al fine di instaurare un contraddittorio e di evitare che l’annotazione nel Casellario avvenga in manifesta carenza dei presupposti di legge (T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 febbraio 2019, n. 2642). L’impianto del Casellario informatico detenuto dall’Autorità, ha continuato il Tribunale, si basa sull’acquisizione sistematica delle informazioni inerenti al comportamento tenuto dagli operatori economici in fase di gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, di cui le annotazioni riportate nel Casellario sono il riflesso. Ciò per consentire alle Stazioni appaltanti un giudizio prognostico sull’affidabilità degli operatori economici concorrenti. Le informazioni interdittive antimafia sono comunicate all’ANAC, ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico, ai sensi dell’art. 91, comma 7-bis, d.lgs. n. 159/2011, introdotto dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, che così dispone: «7-bis. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l’informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». L’annotazione dell’interdittiva, ha continuato il T.A.R., rappresenta una misura posta dalla legge a protezione degli operatori pubblici e privati nel settore degli appalti pubblici e, più in generale, dell’attività della pubblica amministrazione, diretta a prevenire ogni possibile inquinamento da operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose. Essa è inserita nel Casellario informatico con funzione di “pubblicità-notizia”, diretta ad informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici circa la notizia ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ovvero finalizzata alla risoluzione dei contratti in essere. In altre parole, ha evidenziato il T.A.R., nel contesto del quadro normativo delineato, l’Autorità – salvo il caso di inesistenza in punto di fatto dei presupposti ovvero di inconferenza della notizia segnalata, ferma restando la valutazione effettuata a monte dalla Stazione appaltante – deve iscrivere e rendere nota al mercato ogni “notizia utile” afferente alla condotta degli operatori economici al fine di aggiornare il sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento, fondato anche sulle banche dati. Il T.A.R. ha rammentato anche che, per quanto concerne l’istituto del “controllo giudiziario delle aziende”, introdotto dall’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, l’ANAC ha ritenuto che, qualora l’impresa, già destinataria di un’interdittiva antimafia, sia successivamente soggetta all’applicazione del controllo giudiziario, non debba procedersi all’oscuramento dell’annotazione, bensì debba disporsi la sola integrazione della notizia nel Casellario informatico degli operatori economici. L’applicazione del controllo ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 non rimuove il provvedimento prefettizio, ma ne sospende l’efficacia nei limiti temporali stabiliti dal provvedimento del giudice penale. In caso di impugnazione da parte dell’impresa destinataria dinanzi al giudice amministrativo, l’Autorità è tenuta ad integrare l’annotazione richiamando le pronunce del T.A.R. e del Consiglio di Stato. L’annotazione può essere integrata anche dalle successive notizie trasmesse dalla stessa Prefettura che ha adottato il provvedimento interdittivo antimafia, qualora accerti che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, né elementi che facciano ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Secondo il T.A.R. per il Lazio, occorre considerare, inoltre, la consolidata posizione assunta dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, con sentenza n. 8269/2019, il T.A.R. per il Lazio – Roma, Sez. Prima, ha precisato che l’obbligo, da parte dell’Autorità, di effettuare un accertamento e una valutazione autonoma della vicenda può ritenersi sussistente quando la verità dei fatti e la relativa qualificazione e rilevanza giuridica, benché controverse tra le parti, non siano state stabilite in una sede contenziosa o, comunque, da un’autorità imparziale: in tale situazione un accertamento da parte dell’ANAC, sia pure al solo fine di verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione pervenuta dalla Stazione appaltante, risulta necessario, in ossequio ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di evitare che notizie prive di fondamento possano essere pubblicate, danneggiando la credibilità di un operatore economico.