a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, sentenza n. 36549 del 28.06.2024 depositata l’01.10.2024
La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36549 del 28 giugno 2024 depositata l’1 ottobre 2024, ha affermato il principio per cui “in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso” (cfr. anche Cass., Sez. III, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062).
La questione posta al vaglio della Suprema Corte riguarda un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di (…) avverso il decreto di confisca del corpo del reato emesso dalla stessa Corte. Ricorreva il difensore dell’imputato deducendo in apposito motivo l’illogicità della motivazione del decreto opposto in quanto mancante di una precisa indicazione circa l’esistenza del collegamento tra il bene oggetto dell’ablazione ed il reato necessario ai sensi del comma 1 dell’art. 240 c.p. per procedere alla confisca. I giudici della Corte di Cassazione si sono soffermati in particolare sulle modalità e sul contenuto della motivazione che deve corredare il provvedimento giudiziario.
Gli Ermellini, richiamando la precedente giurisprudenza della Corte, hanno osservato che, “ai fini dell’applicazione della confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l’accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di ‘indispensabilità’, volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo (Cass., Sez. II, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi; conf. anche Cass., n. 2158 del 1993)
Secondo gli Ermellini, il riferimento compiuto nel provvedimento impugnato all’applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti del ricorrente è stato funzionale a lumeggiare il quadro personologico dello stesso ed a fornire un ulteriore elemento di supporto al provvedimento ablatorio. Le indicazioni quali, ad esempio, quella della presenza in capo alla persona dell’imputato di misure di prevenzione possono svolgere la funzione di rafforzare le motivazioni del giudice, ma dalla loro presenza non è in ogni caso possibile inferire motivazioni circa la nullità del provvedimento.