a cura di Rossella Ceccarini

TRIBUNALE DI VASTO, sentenza 11.12.2024

Il Tribunale di Vasto, con la sentenza dell’11 dicembre 2024, ha omologato, con cram down fiscale, un accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 63 C.C.I.I., nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale, ritenendo che l’accordo di ristrutturazione fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e che l’adesione dell’Agenzia delle Entrate fosse determinante per il raggiungimento della maggioranza del 60%.

Il Tribunale ha ritenuto innanzitutto applicabile la disciplina vigente al momento della proposizione della domanda, ossia gli artt. 60, 63, e 67 d.lgs. n. 14/2019, nonché il d.l. n. 69/2023, convertito con l. n. 103/2023. Ciò è stato possibile in quanto, benché la regola generale sia quella di applicare il d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo) anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prevista una diversa disciplina transitoria relativamente alle disposizioni che hanno introdotto la possibilità di un accordo sui debiti tributari nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, così come alle disposizioni che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo. Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, sia il ricorso ex art. 44 che gli accordi di ristrutturazione erano stati presentati precedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 (28 settembre 2024), pertanto la disciplina applicabile è quella previgente al Correttivo-ter.

Secondo il Tribunale, poiché la proposta di transazione fiscale e contributiva, ancorché già presentata, può essere modificata o sostituita da una successiva proposta, ove venga modificato il piano di concordato, occorre verificare di volta in volta se la successiva proposta presenta modifiche tali da poter essere considerata realmente una “nuova proposta” a cui siano conseguentemente applicabili le (più favorevoli) disposizioni introdotte dal Correttivo in tema di omologazione forzosa.

È stata valutata positivamente la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, precisando che l’Agenzia delle Entrate è tutelata dalla stessa legge nella misura in cui, all’art. 63 comma 3, C.C.I.I., si prevede la clausola risolutiva espressa che funge da vera e propria garanzia in favore della creditrice, stabilendo la risoluzione ex lege se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il Tribunale ha affermato, quindi, che è possibile omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da un imprenditore in stato di crisi, anche in mancanza dell’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, alla luce del disposto normativo dell’art. 1-bis d.lgs. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con l. n. 103/2023, segnatamente nel caso in cui: tali accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio; l’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, C.C.I.I.; il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari almeno ad un quarto dell’importo complessivo dei crediti e, in caso sia inferiore, la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al 40% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo; la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria e dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.


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CRAM DOWN FISCALE ED OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
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