Controllo giudiziario volontario e recupero dell’impresa

a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 7090 del 19.11.2024 pubblicata il 20.02.2025

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7090 pubblicata il 20 febbraio 2025, ha affermato i seguenti principi di diritto: “in tema di misure di prevenzione, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose”; “la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011 avanzata dalla impresa attinta da interdittiva antimafia può essere rigettata qualora il giudice ritenga che dal libero esercizio dell’attività economica non possa conseguire neppure in termini occasionali l’agevolazione prevista dal comma 1 dell’art. 34”.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli che ha confermato un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario (c.d. volontario) avanzata ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ritenendo infondate le argomentazioni difensive secondo cui l’impresa fosse libera da condizionamenti criminali, considerando che fosse comunque avvenuta almeno un’agevolazione occasionale da parte della stessa. La società (…) ha quindi impugnato il provvedimento in Cassazione, formulando un unico motivo sostenendo che il controllo giudiziario dovrebbe applicarsi esclusivamente nei casi di infiltrazione mafiosa cronica e non anche in presenza di un rischio di infiltrazione.

La Suprema Corte ha richiamato la sentenza Ricchiuto che, nell’evidenziare la diversa ratio dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario anche volontario rispetto a quella sottesa alle misure ablative, ha affermato che le prime vanno considerate parte di “un sotto-sistema omogeneo” e, proprio in ragione di tale ratio, ha indicato i poli del percorso accertativo che esse, compreso il controllo giudiziario volontario, attivano in capo al giudice. In particolare, sempre secondo gli Ermellini, occorre compiere il preliminare accertamento delle condizioni oggettive descritte negli artt. 34 e 34-bis d.lgs. n. 159/2011 e, cioè, del “grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nella fattispecie”. Nel caso in cui sia la parte privata – raggiunta da interdittiva antimafia – ad avanzare domanda di accedere al controllo giudiziario, il giudice della prevenzione “dovrà pur sempre (…) accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento dell’insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa”. L’Alto Consesso ha poi individuato un secondo “polo dell’accertamento” e cioè “la verifica della possibilità di bonificare l’impresa (quindi della fattibilità di un piano di recupero di essa)”. Sotto tale ultimo aspetto, con riferimento alle misure in discorso (amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario) ma “a maggior ragione in relazione al controllo volontario”, “la peculiarità dell’accertamento del giudice” deve individuarsi nel fatto che il fuoco dell’attenzione e, quindi, del risultato di analisi deve essere posto non solo sul richiamato pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano.


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