a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 9470 del 21.01.2025 depositata il 07.03.2025

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9470 depositata il 7 marzo 2025, ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 648-bis c.p. pur in assenza di operazioni di trasformazione o alterazione della consistenza dell’oggetto materiale del reato.

La questione trae origine da un ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia del Tribunale monocratico di Milano che aveva condannato (…) per il delitto di riciclaggio di un’autovettura.

La Suprema Corte ha richiamato il principio recentemente affermato secondo il quale costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni ed i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Cass. pen., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 18184). Nello stesso senso era già stato precedentemente stabilito che integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di colui che, dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva, li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso (Cass. pen., Sez. II, 7 dicembre 2018, n. 57805). In motivazione, tale ultima pronuncia ha specificato i connotati tipici della fattispecie approfondendo il tema e stabilendo che, trattandosi di reato a forma libera, non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo, la condotta punibile, anche essere posta in essere attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell’oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell’azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che, pur non mutando l’essenza del bene di provenienza delittuosa, costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione dell’oggetto e, in quanto temporalmente successive, siano caratterizzate dalla sostituzione del bene di provenienza illecita con altro. Tra le attività di sostituzione punibili ai sensi dell’art. 648-bis c.p. rientra, quale prima ipotesi, proprio la cessione in vendita del bene a terzi che configura la più tipica ipotesi di riciclaggio attraverso la sostituzione dell’oggetto di provenienza illecita, in questo caso furtiva, con denaro e l’intestazione dell’oggetto materiale del reato ad altro soggetto giuridico. Invero, l’investimento del bene di origine illecita per ricavare una somma di denaro costituisce tipica ipotesi di sostituzione punibile ai sensi dell’art. 648-bis c.p. comportando anche l’aggressione ai beni giuridici tutelati dalla suddetta norma, che sono sia l’ordine pubblico economico, violato a seguito della circolazione dei beni di origine illecita immessi sul mercato, sia il patrimonio individuale, anch’esso aggredito da attività che rendono più difficile l’individuazione della destinazione della res furtiva. Detti principi, secondo la Cassazione, vanno riaffermati anche al caso in cui, pur rimanendo intatto l’oggetto di origine illecita, l’attività di sostituzione interessi la titolarità di un bene mobile registrato mediante l’intestazione ad un proprietario differente dall’originario. Anche in tal caso, infatti, pur non attuandosi alcuna condotta materiale di alterazione della consistenza materiale del bene, si attua una modifica della proprietà che è certamente idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa e, quando tale attività viene effettuata mediante il trasferimento a titolo oneroso – e, quindi, anche con la sostituzione del bene mobile registrato con l’importo del prezzo pagato – la condotta appare certamente riconducibile al parametro applicativo dell’art. 648-bis c.p., non essendosi esaurita nella semplice ricezione del bene, integrante la più lieve ipotesi di ricettazione prevista e punita dall’art. 648 c.p., ma essendosi attuate ulteriori attività comportanti proprio l’intestazione a terzi della titolarità e la sostituzione con il prezzo pagato. Per effetto di una prima operazione illecita, il possesso materiale del bene mobile registrato viene trasferito dall’autore del reato presupposto ad altri soggetti e, per effetto della condotta di riciclaggio, da questi a loro volta viene trasferito ad un terzo intestatario nella veste di acquirente.


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RICICLAGGIO: CONFIGURABILE IL REATO ANCHE IN ASSENZA DI OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE O ALTERAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’OGGETTO MATERIALE

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