Nota di sintesi a cura di Fabio Pantaleo

Art 49
a) Misure in deroga alle disposizioni vigenti (termine dicembre 2020)
• La garanzia è concessa a titolo gratuito
• Importo max garantito: Incremento sino ad € 5.000.000,00 per singola impresa
• Le operazioni proposte in garanzia diretta beneficiano della copertura pari al 80% sino all’importo massimo di €1.500.000 per impresa (riassicurazione pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, subordinata alla condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell’80%).
• La garanzia dell’80% può riguardare tutte le operazioni a breve ed a medio lungo termine indipendentemente dalla fascia di appartenenza dell’impresa istante. L’art 49, comma 9, prevede l’intervento dello Stato anche in forma di finanziamento diretto
• Ammessi finanziamenti a fronte di rinegoziazioni del debito del soggetto beneficiario, subordinati alla percentuale di erogazione del nuovo finanziamento che dovrà essere pari ad almeno il 10% del valore nominale del debito residuo del finanziamento rinegoziato. La misura si estende anche ai finanziamenti che non sono stati garantiti dal Fondo. Nell’ipotesi di rinegoziazione dei crediti garantiti dal Fondo, non è necessario il maggior credito del 10%
• Regioni e BEI (Banca Europea Investimenti) possono apportare risorse aggiuntive per incrementare la percentuale massima garantita sino all’80% in garanzia diretta, e 90% in riassicurazione (La disposizione si coordina con il comma 6 che prevede la clausola di adeguamento automatico alle disposizioni comunitarie che innalzano la percentuale di copertura)
• Le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo che hanno già usufruito della sospensione del pagamento della rata concessa dalla banca, sia in relazione al piano di ammortamento che limitatamente alla quota capitale, a causa degli effetti connessi con le conseguenze economiche inerenti la diffusione del Coronavirus, beneficeranno della conseguente estensione della durata della garanzia
• Escludendo le operazioni che non prevedono l’applicazione del modello di rating MCC (importo ridotto, startup, etc), le probabilità di inadempimento delle aziende saranno determinate in via esclusiva in base al modulo economico finanziario del modello di valutazione (parte IX, lettera a).
Sono escluse le aziende classificate tra le “sofferenze e le inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria e che rientrano nella nozione di impresa in difficoltà (N.B. Per le aziende soggette ad amministrazione giudiziaria, sconsiglio verifica della corretta applicazione della circolare 139 della Banca d’Italia, che prevede il divieto per l’intermediario di segnalare in senso peggiorativo in CERI lo status dell’azienda sequestrata rispetto a quello in essere alla data del decreto)
• Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie per le istanze presentate a decorrere dal 17 marzo u.s.
• Possibile cumulare la garanzia prestata dal Fondo con altre forme di garanzia, es. ipotecarie, acquisite dall’ente finanziatore per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico (importo minimo € 500.000,00 per una durata minima di 10 anni)
• Proroga di 3 mesi dei termini degli adempimenti aventi natura amministrativa afferenti le operazioni assistite dal Fondo in capo alla Banca. La proroga riguarda i termini degli adempimenti in corso alla data del 17 marzo 2020. Sono esclusi gli adempimenti già scaduti al 17 marzo 2020
• La garanzia inerente portafogli specifici di finanziamenti riservati alle imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus, ovvero appartenenti in misura pari ad almeno il 60% alle filiere danneggiate dall’epidemia, la percentuale della tranche junior garantita dal Fondo può essere aumentata del 50%
• Beneficiano della garanzia del Fondo anche i finanziamenti di importo non superiore ad € 3.000,00, con ammortamento sino a 18 mesi meno un giorno, concessi in favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall’epidemia di Coronavirus (dichiarazione autocertificata ex art 47 del DPR 445/2000. Tale agevolazione è concessa gratuitamente e senza valutazione anche ai professionisti non iscritti all’Albo)
• Garanzia dell’80% a titolo gratuito e senza valutazione del merito creditizio, concessa in favore degli operatore di microcredito (qualificati come microimprese e PMI) in relazione ai finanziamenti erogati dagli intermediari creditizi in favore delle nuove imprese che hanno iniziato l’attività tre anni prima della richiesta di garanzia del Fondo e non valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati b) Modifiche non limitate all’attuale periodo di emergenza
• Disponibilità immediata delle risorse del Fondo per la concessione delle garanzie di portafoglio di finanziamenti e la garanzia sui portafogli di minibond
• Art 111, comma 1, lett a), D.L.385/93 (TUB) afferente al Microcredito: importo elevato da € 25.000,00 ad € 40.000,00 (aggiornamento pendente del D.M. 17 ottobre 2014, n.176)
• Operazioni garantite totalmente o parzialmente dalle Sezioni Speciali del Fondo (art 49, comma 6): la percentuale massima garantita può essere aumentata fino al maggior limite consentito dall’UE (limite attuale in aggiornamento)
• Possibile introduzione con normativa secondaria di ulteriori interventi di sostegno, tra i quali finanziamento con tasso agevolato e garanzia in favore delle banche fino al 90%
Art 56
Moratoria straordinaria per micro imprese e PMI
Riguardano le seguenti forme tecniche:
• Fidi temporanei
• Fidi a revoca
• Rate di finanziamenti MLT (Medio Lungo Termine)
Prevista sezione speciale del Fondo che rilascia garanzia sussidiaria gratuita e senza valutazione MCC, in misura limitata al 33%

 

Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. CURA ITALIA Fondo Centrale di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese)
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