CONFISCA DI PREVENZIONE: LA PROVA NUOVA QUALE PRESUPPOSTO DELLA REVOCAZIONE

CONFISCA DI PREVENZIONE: LA PROVA NUOVA QUALE PRESUPPOSTO DELLA REVOCAZIONE

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42582 depositata il 20 novembre 2024, ha affermato che i presupposti della revocazione della confisca di prevenzione sono stati chiaramente delineati dalle Sezioni Unite, che, con la sentenza Lo Duca (sent. n. 43668 del 26 maggio 2022), hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore”.