La Suprema Corte con la sentenza n. 5577 del 09.02.2023 ha annullato senza rinvio la sentenza emessa nei confronti di uno dei due ricorrenti a causa della intervenuta prescrizione di alcuni reati rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Roma limitatamente ai residui reati a lui ascritti affermando che la tenuta della contabilità non costituisce, di per sé, atto gestorio dell’ente, nemmeno se si tratta, come nel caso di specie, di “contabilità separata”.