L’INTESTAZIONE FITTIZIA DI UN IMMOBILE RESTA ASSORBITA NEL REATO DI RICICLAGGIO SE PER L’ACQUISTO DEL BENE VIENE IMPIEGATA LA LIQUIDITA’ DI PROVENIENZA DELITTUOSA.

L’INTESTAZIONE FITTIZIA DI UN IMMOBILE RESTA ASSORBITA NEL REATO DI RICICLAGGIO SE PER L’ACQUISTO DEL BENE VIENE IMPIEGATA LA LIQUIDITA’ DI PROVENIENZA DELITTUOSA.

Corte di Cassazione Penale, sezione II, n. 38141/2022 del 15.07.2022 depositata il 10.10.2022

La Corte di Cassazione con la sentenza resa dalla sezione seconda penale n. 38141/2022 del 15.07.2022 depositata il 10.10.2022 si è pronunciata sulla sussistenza o meno del reato di intestazione fittizia di beni, quando la condotta incriminata – nella specie l’acquisto di un immobile – si inserisce nell’alveo di un più ampio disegno criminoso integrante il reato di riciclaggio del denaro.