REATI FALLIMENTARI E RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO

REATI FALLIMENTARI E RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36582 del 26 giugno 2024 pubblicata il 2 ottobre 2024, è intervenuta in tema di reati fallimentari ed amministratore di fatto affermando che, in relazione alla bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta.

LA PROVA DELLA QUALIFICA DI “AMMINISTRATORE DI FATTO” NEI REATI TRIBUTARI

LA PROVA DELLA QUALIFICA DI “AMMINISTRATORE DI FATTO” NEI REATI TRIBUTARI

La Suprema Corte con la sentenza n. 5577 del 09.02.2023 ha annullato senza rinvio la sentenza emessa nei confronti di uno dei due ricorrenti a causa della intervenuta prescrizione di alcuni reati rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Roma limitatamente ai residui reati a lui ascritti affermando che la tenuta della contabilità non costituisce, di per sé, atto gestorio dell’ente, nemmeno se si tratta, come nel caso di specie, di “contabilità separata”.