La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15156 depositata il 11.04.2023 ha accolto il ricorso con rinvio stabilendo che, ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario volontario, il giudice deve verificare in concreto l’influenza del soggetto pericoloso sull’attività economica occorrendo pertanto l’emersione di dati concretamente rappresentativi dell’esistenza di una simile influenza dal soggetto pericoloso verso l’impresa.
Azienda in “odore di mafia”, il Tribunale applica il controllo giudiziario ex art.34-bis d.lgs. 159/2011
Tra le misure introdotte dal legislatore allo scopo di contenere l’inquinamento mafioso delle attività economiche, si colloca anche il controllo giudiziario delle imprese, un istituto che la legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha inserito nel Codice antimafia, attraverso l’art. 34-bis.